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Ordinanza

Ordinanza n. 814/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento previa adozione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dalla Prefettura - UTG di Milano sul procedimento amministrativo aperto d'ufficio in autotutela da detta Amministrazione con propria comunicazione del 04/05/2026 prot. n. -OMISSIS- e, per l'effetto, per la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del predetto procedimento, mediante adozione del provvedimento espresso;

Giustizia amministrativa202602310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura - UTG di Milano sul procedimento d'ufficio di riesame in autotutela relativo a un'istanza di emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano e la condanna dell'Amministrazione a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di autotutela che la Prefettura avrebbe avviato, o si sarebbe accinta ad avviare, con una nota del 4 maggio 2026. La nota rilevava carenze documentali tali da giustificare un riesame in autotutela dell'istanza e indicava che l'Amministrazione avrebbe comunicato l'esito dopo l'acquisizione dei pareri competenti. Il ricorrente non conosceva tuttavia né l'esito del procedimento di primo grado relativo all'istanza di emersione, oggetto di un distinto giudizio di accesso ancora pendente, né il contenuto del provvedimento eventualmente adottato, favorevole o sfavorevole. Il ricorso è stato quindi ritenuto potenzialmente esplorativo. È stata inoltre prospettata la dubbia configurabilità di un obbligo di concludere un procedimento di autotutela attivato d'ufficio anziché su istanza di parte. In ogni caso, secondo il TAR, non sarebbe ancora decorso il termine per la conclusione, individuato in quello previsto per il procedimento di primo grado, pari a 180 giorni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevante, anzitutto, l'incertezza sull'effettivo avvio del procedimento di autotutela e sul suo possibile esito, nonché la mancata conoscenza dell'esito del procedimento originario di emersione: tali elementi rendono il ricorso avverso il silenzio meramente esplorativo. Il Collegio ha inoltre evidenziato la dubbia stessa configurabilità di un obbligo di provvedere in relazione a un procedimento di autotutela iniziato d'ufficio. Comunque, anche ammettendo l'esistenza dell'obbligo, il termine non sarebbe scaduto, dovendosi applicare il termine di 180 giorni previsto per il procedimento principale. La cautelare è stata quindi negata e le spese della relativa fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere le misure richieste.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati del ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso contro il silenzio-inadempimento non può fondarsi su una prospettazione meramente esplorativa quando il ricorrente non conosca l'esito del procedimento originario, il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato o l'effettivo avvio del procedimento successivo.
  • La mera comunicazione dell'esistenza di carenze documentali e dell'intenzione di acquisire pareri non consente, di per sé, di stabilire con certezza che sia stato formalmente avviato un procedimento di autotutela né quale determinazione l'amministrazione intenda assumere.
  • Anche qualora si riconosca un obbligo di concludere un procedimento di autotutela attivato d'ufficio, il silenzio è illegittimo soltanto dopo la scadenza del termine applicabile; nel caso esaminato, il termine è stato individuato in quello previsto per il procedimento amministrativo originario, pari a 180 giorni.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAutotutelaGiurisdizione e ripartoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoTutela cautelare

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