Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5861/2026 - Roma, Sezione 5T

per la sostituzione del commissario ad acta nel ricorso rg. 12821/24 definito con sentenza n. 10352/2025, pubblicata il 29/05/2025 e comunicata in pari data al Ministero dell’istruzione e del merito;

Giustizia amministrativa202412821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio e imposto al Ministero di concludere il procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (istante procedimentale)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio definito con sentenza n. 10352/2025, il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi su un’istanza presentata il 6 luglio 2024, assegnando al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di 60 giorni per provvedere e nominando commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Poiché né il Ministero né il commissario avevano adottato il provvedimento conclusivo, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario, proponendo la nomina del Prefetto di Roma. A seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1688/2026, che aveva rinnovato il termine per provvedere e disposto incombenti a carico del capo dipartimento o di un dirigente formalmente delegato, l’inadempimento è ulteriormente perdurato. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore ritardo, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma giornaliera a titolo di astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza per quanto di ragione, rilevando che né il Ministero né il commissario originariamente nominato avevano adottato il provvedimento conclusivo del procedimento o ottemperato all’ordinanza istruttoria. Ha quindi revocato il precedente commissario e nominato, in sua sostituzione, il Capo di gabinetto del Ministero dell’istruzione e del merito, attribuendogli il potere di delega e assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere il procedimento. La richiesta di astreinte è stata invece respinta: secondo il Collegio, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede espressamente tale misura nel giudizio di ottemperanza per la violazione del giudicato, mentre le disposizioni sul rito avverso il silenzio non attribuiscono al giudice, nella fase incidentale di sostituzione del commissario ad acta, il potere di disporne. Le spese dell’incidente di esecuzione sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    solo per il giudizio di ottemperanza per il caso di violazione del giudicato

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 117, commi 3 e 4, c.p.a.

    in assenza di un esplicito richiamo nelle disposizioni del rito sul silenzio in questa fase incidentale

    Nel rito avverso il silenzio, la disciplina richiamata non è stata ritenuta sufficiente a fondare il potere del giudice di disporre astreintes nella fase incidentale relativa alla sostituzione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • In una fase incidentale conseguente a una sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio, il perdurante mancato adempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta consente al giudice di revocare il commissario originario e nominarne uno nuovo, anche attribuendogli il potere di delega e fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
  • La nomina o sostituzione del commissario ad acta costituisce uno strumento di esecuzione della decisione sul silenzio volto a garantire l’adozione del provvedimento conclusivo quando l’amministrazione rimane inadempiente anche dopo l’ordine giudiziale e gli ulteriori termini assegnati.
  • Nel rito avverso il silenzio, in assenza di uno specifico richiamo normativo, il giudice non può disporre astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella fase incidentale di sostituzione del commissario ad acta; tale rimedio è espressamente previsto per il giudizio di ottemperanza in caso di violazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.