Ordinanza n. 5861/2026 - Roma, Sezione 5T
per la sostituzione del commissario ad acta nel ricorso rg. 12821/24 definito con sentenza n. 10352/2025, pubblicata il 29/05/2025 e comunicata in pari data al Ministero dell’istruzione e del merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio e imposto al Ministero di concludere il procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (istante procedimentale)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio definito con sentenza n. 10352/2025, il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi su un’istanza presentata il 6 luglio 2024, assegnando al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di 60 giorni per provvedere e nominando commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Poiché né il Ministero né il commissario avevano adottato il provvedimento conclusivo, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario, proponendo la nomina del Prefetto di Roma. A seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1688/2026, che aveva rinnovato il termine per provvedere e disposto incombenti a carico del capo dipartimento o di un dirigente formalmente delegato, l’inadempimento è ulteriormente perdurato. La ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore ritardo, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma giornaliera a titolo di astreinte.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza per quanto di ragione, rilevando che né il Ministero né il commissario originariamente nominato avevano adottato il provvedimento conclusivo del procedimento o ottemperato all’ordinanza istruttoria. Ha quindi revocato il precedente commissario e nominato, in sua sostituzione, il Capo di gabinetto del Ministero dell’istruzione e del merito, attribuendogli il potere di delega e assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere il procedimento. La richiesta di astreinte è stata invece respinta: secondo il Collegio, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede espressamente tale misura nel giudizio di ottemperanza per la violazione del giudicato, mentre le disposizioni sul rito avverso il silenzio non attribuiscono al giudice, nella fase incidentale di sostituzione del commissario ad acta, il potere di disporne. Le spese dell’incidente di esecuzione sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
solo per il giudizio di ottemperanza per il caso di violazione del giudicato
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
in assenza di un esplicito richiamo nelle disposizioni del rito sul silenzio in questa fase incidentale
Nel rito avverso il silenzio, la disciplina richiamata non è stata ritenuta sufficiente a fondare il potere del giudice di disporre astreintes nella fase incidentale relativa alla sostituzione del commissario ad acta.
Massime di principio
- In una fase incidentale conseguente a una sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio, il perdurante mancato adempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta consente al giudice di revocare il commissario originario e nominarne uno nuovo, anche attribuendogli il potere di delega e fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
- La nomina o sostituzione del commissario ad acta costituisce uno strumento di esecuzione della decisione sul silenzio volto a garantire l’adozione del provvedimento conclusivo quando l’amministrazione rimane inadempiente anche dopo l’ordine giudiziale e gli ulteriori termini assegnati.
- Nel rito avverso il silenzio, in assenza di uno specifico richiamo normativo, il giudice non può disporre astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella fase incidentale di sostituzione del commissario ad acta; tale rimedio è espressamente previsto per il giudizio di ottemperanza in caso di violazione del giudicato.
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