Cassazione Penale, Ordinanza n. 21065/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto immune da vizi di legittimità la motivazione della sentenza impugnata sia quanto al profilo soggettivo sia quanto al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 c.p. e un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che lo stato di ubriachezza dell'imputato avrebbe inciso sul dolo. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza dell'art. 133 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili perché, sotto la veste formale di censure di legittimità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo corretto e congruo sia sull'irrilevanza dello stato di ubriachezza volontaria ai fini dell'esclusione del dolo, sia sulla congruità della pena, valorizzando la gravità della resistenza opposta a due operanti e i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente quale disposizione incriminatrice del reato contestato, rispetto alla quale è stato dedotto un vizio sull'elemento soggettivo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità di intendere e volere e all'incidenza dell'ubriachezza volontaria; la Corte ha ritenuto che lo stato di ebbrezza volontaria non escludesse il dolo.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione compiuta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la forma apparente del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge; il ricorso è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere un diverso apprezzamento del fatto.
- Lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato non esclude automaticamente il dolo del reato, quando la motivazione di merito lo ritenga, con apprezzamento congruo e conforme a diritto, incompatibile con l'esclusione dell'elemento soggettivo.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; resta insindacabile la valutazione di merito che abbia dato conto della gravità della condotta e dei precedenti penali dell'imputato.
- La pena può essere ritenuta congrua quando il giudice di merito valorizzi elementi quali la particolare gravità della condotta e la presenza di precedenti, anche specifici, dell'imputato.
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