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Ordinanza

Ordinanza n. 2835/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza di rigetto del TAR e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo presupposto; emerge soltanto che la controversia riguarda l'aspirazione dell'appellante a svolgere una determinata attività sportiva e le cautele adottate dall'Amministrazione intimata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Ha ritenuto che il complesso degli elementi considerati fosse sufficiente a giustificare le cautele dell'Amministrazione e che, in questa fase cautelare, tali esigenze dovessero prevalere sull'interesse dell'appellante a svolgere l'attività sportiva. Non è stata quindi sospesa l'efficacia della sentenza di primo grado. Il testo non contiene una decisione definitiva sull'appello nel merito né una regolazione espressa delle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte interessata mediante oscuramento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando gli elementi complessivamente valutati giustificano le cautele adottate dall'amministrazione e l'interesse pubblico alla loro conservazione prevale, allo stato, sull'interesse privato alla prosecuzione dell'attività controversa.
  • La valutazione cautelare comporta un bilanciamento provvisorio tra le esigenze di tutela perseguite dall'amministrazione e l'interesse dell'appellante, senza definire il merito dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSport
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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