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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7931 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso dall'ICI 2005 un fabbricato accatastato in categoria D/8, ritenendolo strumentale all'attività agricola della cooperativa. Secondo il Comune, la ruralità e la conseguente esclusione dall'ICI non potevano essere riconosciute sulla base della sola attività concretamente svolta, dell'iscrizione alla Camera di Commercio o della documentazione prodotta, poiché l'immobile non risultava classificato catastalmente come rurale, in particolare nella categoria D/10, né era stata impugnata la classificazione catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della cooperativa. Ha stabilito che, per l'anno 2005, il fabbricato D/8 era soggetto a ICI, poiché non risultava ottenuto il riconoscimento catastale della ruralità secondo le procedure previste dalla normativa successiva. La Corte ha precisato che la ruralità non può essere accertata incidentalmente dal giudice tributario quando l'immobile è già censito con una categoria catastale diversa da A/6 o D/10; occorre prima contestare il classamento davanti all'autorità competente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità della questione e l'esistenza di orientamenti discordanti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    L'ICI colpisce in linea generale il possesso dei fabbricati, anche quando siano strumentali all'attività d'impresa.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    La qualificazione catastale dell'immobile assume rilievo centrale per stabilire se esso rientri nell'ambito dell'ICI.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.

    La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, esclude dall'ICI gli immobili rurali, ma il riconoscimento deve risultare dal corretto classamento catastale o dall'apposita procedura prevista dalla legge.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994 e modificato dal D.L. n. 159/2007

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., in particolare destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.

    Le cooperative agricole possono ottenere il riconoscimento della ruralità per fabbricati destinati alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, ma tale requisito deve essere formalmente riconosciuto anche sul piano catastale.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    L'immobile iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.

    La classificazione catastale rurale determina l'esclusione dall'ICI. Se l'immobile è invece censito in altra categoria, il contribuente deve impugnare specificamente il classamento; il giudice tributario non può disapplicarlo incidentalmente.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011

    I contribuenti potevano presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10 sulla base di un'autocertificazione attestante la sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità.

    La procedura consentiva di regolarizzare catastalmente la ruralità, ma doveva essere attivata entro il termine previsto e non produceva effetti retroattivi fino all'ICI 2005 nel caso esaminato.

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011

    Le domande di variazione catastale producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità.

    La norma collega gli effetti fiscali al procedimento di variazione o annotazione catastale, non alla sola destinazione di fatto dell'immobile.

  • D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013

    Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    La retroattività del riconoscimento della ruralità è limitata al quinquennio precedente la domanda e non consente, nel caso concreto, di coprire l'annualità 2005.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Poiché la questione era definibile sulla base degli atti e della corretta applicazione delle norme, la Cassazione ha rigettato direttamente il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • Per l'ICI, la concreta destinazione agricola o strumentale dell'immobile non è normalmente sufficiente, da sola, a ottenere l'esenzione quando il fabbricato è già censito con una categoria catastale ordinaria o non rurale.
  • Quando un fabbricato è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che invoca la ruralità deve contestare formalmente il classamento catastale davanti all'autorità competente; il giudice tributario non può modificare incidentalmente la categoria.
  • Per le cooperative agricole, la lavorazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci può integrare un'attività agricola strumentale, ma occorre anche il riconoscimento formale dei requisiti di ruralità e della necessità del fabbricato.
  • L'onere di provare i requisiti di ruralità grava sul contribuente che chiede l'esenzione o il rimborso, soprattutto per gli immobili non correttamente classificati come rurali.
  • Le procedure catastali di regolarizzazione possono produrre effetti retroattivi solo nei limiti temporali stabiliti dalla legge applicabile; non è possibile presumere che coprano automaticamente tutte le annualità pregresse.
  • In situazioni analoghe bisogna verificare congiuntamente la categoria catastale, la destinazione effettiva dell'immobile, l'attività agricola esercitata, la necessità strumentale del fabbricato e la tempestività della domanda di variazione o annotazione catastale.

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