Ordinanza n. 1061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 1186/2021, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1186/2021, in relazione ai report sul benessere e sulle condizioni di stress dei macachi
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l’Università degli Studi di Parma, pur avendo trasmesso report semestrali, e il Ministero della Salute non avrebbero adempiuto agli obblighi conformativi stabiliti dalla sentenza n. 1186/2021. In particolare, il Ministero non avrebbe effettuato un monitoraggio effettivo delle criticità né adottato tempestivi rimedi; i report sarebbero insufficienti e superficiali, perché non idonei a rilevare lo stato fisico e psichico dei macachi durante le singole attività, stimolazioni, terapie e procedure invasive. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, l’assenza di misurazioni oggettive dei livelli di cortisolo prima e dopo gli interventi chirurgici e le altre procedure, nonché la presenza di dati e valutazioni soggettivi, privi di osservazioni sistematiche e scientificamente rilevanti. Il Ministero della Salute e le Università di Parma e Torino hanno contestato la fondatezza delle deduzioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto indispensabile una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 67 c.p.a., in ragione della natura scientifica e specialistica della controversia. È stato nominato un consulente tecnico d’ufficio, con facoltà di delega, incaricato di valutare se i report trasmessi al Ministero e la relativa valutazione ministeriale siano idonei a rilevare le condizioni di stress e di possibile interazione tra specie animali e ad attestare il rispetto del benessere animale previsto dall’art. 13 del vigente Trattato europeo. Il quesito richiede inoltre un esame del monitoraggio quotidiano del dolore e dello stress, dell’impiego di metodi scientifici oggettivi e dell’incidenza del mancato ricorso a metodi alternativi, con particolare riferimento all’esame del cortisolo. Sono stati fissati termini progressivi per lo schema di relazione, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e il deposito della relazione finale. È stato disposto un anticipo di euro 1.500,00 sul compenso, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice di disporre consulenza tecnica d’ufficio quando, per la natura scientifica e specialistica dell’oggetto della controversia, essa risulti indispensabile ai fini della decisione.
Disciplina le modalità di nomina e di espletamento dell’incarico del consulente tecnico d’ufficio, inclusa la formulazione del quesito, la fissazione dei termini e l’anticipazione del compenso.
art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
gli animali sono esseri senzienti
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva richiesto che i report attestassero il rispetto del benessere animale, tenendo conto delle condizioni di stress e della possibile interazione tra specie animali.
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1186/2021
l’obbligo imprescindibile, che fa capo all’Università, di effettuare e depositare rapporti periodici e frequenti...; del contenuto di questi report il Ministero della Salute deve fare attento studio, per rilevare tutte le eventuali criticità e per porvi tempestivo rimedio
Costituisce il titolo giudiziale della cui esecuzione si discute e impone all’Università la produzione di report periodici sul benessere dei macachi e al Ministero un esame attento dei report, con individuazione e tempestiva correzione delle criticità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell’adempimento del comando giudiziale dipende da valutazioni scientifiche o specialistiche non risolvibili sulla sola base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio indispensabile ai fini della decisione.
- L’adempimento di un obbligo conformativo consistente nella produzione e valutazione di report sul benessere animale richiede che tali report siano concretamente idonei a rilevare le condizioni di dolore e stress e la possibile interazione tra animali, mediante monitoraggi adeguati e, ove pertinente, metodi scientifici oggettivi.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione di esaminare periodicamente report e di intervenire sulle criticità, la mera trasmissione formale dei report non è di per sé sufficiente a dimostrare l’ottemperanza, dovendo essere verificata anche l’effettività e l’adeguatezza della valutazione amministrativa.
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