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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46068/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riconfermato e rideterminato le pene per rapina pluriaggravata, detenzione e porto d'arma e lesioni aggravate. Denunciano principalmente: a) l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e di quelle effettuate a bordo dell'auto di Masodine, sostenendo che manchino nei fascicoli i decreti autorizzativi e che ciò comporti una 'inutilizzabilità patologica'; b) omissione o contraddittorietà della motivazione sulla valutazione probatoria delle intercettazioni; c) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa sull'identificazione dei responsabili (divergenze descrittive, lingua parlata) e, in particolare, assenza di collegamenti che giustifichino l'identificazione di Silecchia come uno dei rapinatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'assenza dei decreti autorizzativi, richiamando orientamento costante secondo cui la mancanza nei fascicoli del processo abbreviato non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle registrazioni quando non venga messa in discussione l'esistenza e validità degli atti; ha inoltre osservato che le censure sollevate riguardano valutazioni di merito (valore e interpretazione delle intercettazioni, identificazione dei soggetti) non sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità, e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivata e puntuale risposta. Perciò ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannato i ricorrenti alle spese e inflitto a ciascuno una ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. B) ed E)

    Richiamato come criterio per valutare i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate non ricadessero nelle ipotesi di vizio di diritto o di motivazione manifestamente illogica previste da tali lettere, essendo in gran parte questioni di merito.

  • art. 191 c.p.p. comma 1 e 2

    Richiamato nel contesto delle conseguenze dell'istanza di rito abbreviato: la Corte ha affermato che l'assenza nei fascicoli dell'appello dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati, purché non sia messa in discussione l'esistenza e la validità degli atti.

  • art. 192 c.p.p. comma 1

    Riferito al tema della motivazione sulla valutazione della prova; la Corte ha sottolineato che la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto e spetta al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Richiamata in relazione al vizio di aspecificità del ricorso: la mancata correlazione tra le censure proposte e la motivazione della sentenza impugnata comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • L'assenza nei fascicoli dell'appello dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente inutilizzabilità: occorre che sia effettivamente contestata l'esistenza o la validità degli atti. In difetto, le registrazioni e le trascrizioni già inserite nel fascicolo del PM possono essere utilizzate.
  • Le questioni relative all'interpretazione e al valore probatorio delle intercettazioni e delle dichiarazioni identificative sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o irrimediabilmente contraddittoria.
  • La mera reiterazione in Cassazione delle medesime censure già formulate in appello, senza un confronto puntuale con la motivazione della corte di merito, rende il ricorso aspecifico e può determinarne l'inammissibilità.
  • Per impugnare efficacemente l'utilizzabilità di intercettazioni è necessario dedurre e documentare specificamente l'assenza/invalidità dei decreti autorizzativi o altri vizi formali rilevanti, e non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • In tema di identificazione, divergenze tra la descrizione fornita dalla vittima e gli imputati possono essere superate se il giudice di merito offre una motivazione coerente e articolata che spiega come è avvenuta l'identificazione (elementi probatori collegati, riscontri, circostanze), altrimenti la contestazione resta rimessa alla disamina di merito.

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