Cassazione Penale, Sentenza n. 5951/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) censura della utilizzabilità di atti delle indagini (interrogatorio del coimputato Agostino Secca e sommarie informazioni di Francesco Mirabile ed Elena Viterbo) acquisiti dal P.M. dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini senza nuova notifica ex art. 415-bis c.p.p., con violazione del diritto di difesa e della disciplina sulla inutilizzabilità/nullità degli atti; 2) contestazione dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della fallita Rigenera s.r.l., per carenza di indici sintomatici e per l'evidente inidoneità delle dichiarazioni assunte a supporto, nonché violazione dell'onere della prova e travisamento della prova da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: la giurisprudenza maggioritaria esclude che l'omesso deposito degli atti determini di per sé una nullità assoluta, configurando al più una inutilizzabilità; la disciplina (art. 416, art. 419 c.p.p.) e l'istituto del giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.) possono sanare vizi diversi dalla nullità assoluta. La Corte ha inoltre osservato che la difesa non ha prospettato in modo specifico né documentato l'illegittimità «patologica» dell'utilizzo degli atti né l'epoca concreta in cui avrebbe consultato il fascicolo privo degli atti. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: il ricorso non ha dato una critica specifica e puntuale alla motivazione della Corte territoriale (che aveva fatto riferimento alla convergenza delle dichiarazioni dei dipendenti e del riscontro fornito dal coimputato Secca, oltre all'assenza di competenze del ricorrente), limitandosi a un generico compendio delle dichiarazioni e a una denunzia generica del travisamento della prova, rimessa impropriamente in questa sede di legittimità. Per tali ragioni il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che la mancata nuova notifica non determini automaticamente una nullità assoluta degli atti acquisiti successivamente, potendo condurre al massimo a questioni di utilizzabilità.
Richiamato nella contestazione iniziale (in relazione alla produzione e utilizzabilità di atti): la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione produca effetti tali da inficiare la decisione quando non siano provate vizi assoluti.
art. 416, comma 1 cod. proc. pen.
la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415 bis, comma 3
La norma stabilisce i presupposti della nullità della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte ha distinto tale nullità da altre ipotesi di utilizzabilità degli atti investigativi acquisiti successivamente, osservando che il codice contempla rimedi e facoltà (es. art. 419) che limitano la portata della nullità assoluta.
Consente alle parti di trasmettere documentazione relativa a indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio: la Corte ne ha sottolineato la rilevanza nel contemperare le esigenze istruttorie con la tutela del diritto di difesa.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Prevede che la richiesta di giudizio abbreviato sanifichi le nullità, purché non assolute, e limiti la rilevabilità delle inutilizzabilità salvo quelle derivanti da divieti probatori assoluti; la Corte lo ha invocato per escludere la rilevanza decisiva delle censure sull'utilizzabilità degli atti nel caso concreto.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma generale sul diritto di difesa; la Corte ha precisato che la violazione invocata non era stata dimostrata come tale da configurare una nullità assoluta rilevante.
art. 216, 219, 223 legge fallimentare
Richiamate in relazione alla fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta preferenziale e per distrazione); la Corte ha ritenuto adeguata la qualificazione e la motivazione di merito in ordine alla responsabilità per tali reati.
art. 530, comma 22 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulla decisione di merito: la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse fornito i necessari e specifici argomenti per contestare il giudizio di fatto dei giudici di merito.
Norma sulle spese in Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- L'omesso deposito di atti delle indagini successive alla comunicazione di avviso di conclusione delle indagini non determina automaticamente una nullità assoluta: di regola rileva quale questione di utilizzabilità degli atti e può essere sanata o superata in presenza degli istituti previsti dal codice (art. 419; giudizio abbreviato con art. 438, comma 6-bis).
- Per far valere in Cassazione vizi relativi alla valutazione della prova o al travisamento dei fatti è necessario un confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche sul difetto di prova o ricostruzioni alternative non sono ammesse in questa sede.
- Quando si contesta la qualifica di amministratore di fatto, occorre indicare e criticare in modo preciso gli elementi probatori ritenuti erronei o insufficienti; la convergenza e il riscontro tra più dichiarazioni possono legittimare la valutazione della corte di merito.
- La tutela del diritto di difesa va esercitata tempestivamente e documentando le carenze procedurali (ad es. indicando quando si è constatata l'assenza di atti nel fascicolo); affermazioni generiche sulla tardiva conoscenza degli atti riducono le possibilità di successo in sede di legittimità.
- Gli errori processuali che non costituiscono violazioni di diritti fondamentali o divieti probatori assoluti sono spesso sanabili e non sono idonei a determinare l'annullamento automatico della decisione: è essenziale distinguere tra nullità assolute e questioni di utilizzabilità.
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