Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40694/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la condanna per rapina, lesioni, resistenza e danneggiamento. L'impugnazione lamenta violazione degli artt. 512 e 526 comma 1‑bis c.p.p.: la persona offesa (Shopov) non è mai stata rintracciata e le sue dichiarazioni predibattimentali non sono state acquisite in contraddittorio; poiché Shopov si sarebbe volontariamente sottratto all'esame, non sarebbe possibile basare la condanna sulle sue dichiarazioni, richiamando la giurisprudenza nazionale e l'art. 6 CEDU sulla necessità del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto correttamente applicata la giurisprudenza sull'art. 512 c.p.p.: l'irreperibilità della persona che ha reso dichiarazioni predibattimentali può giustificare la lettura di tali atti solo se l'irripetibilità è accertata con rigore, mediante ricerche esaustive (anche internazionali se necessario) e valutazione secondo il criterio della "prognosi postuma". Il ricorrente non ha indicato quali ulteriori accertamenti sarebbero dovuti essere compiuti, rendendo il motivo generico. Inoltre, la condanna non si fondava unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su dichiarazioni degli operanti e sulle lesioni riscontrate. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    «Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione»

    La Corte interpreta la norma nel senso che la lettura di dichiarazioni predibattimentali è ammessa solo se l'irripetibilità è accertata con rigore: occorrono ricerche accurate sulla causa dell'irreperibilità (anche internazionali) e verifica della imprevedibilità mediante il criterio della "prognosi postuma"

  • art. 526 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'acquisizione e utilizzabilità di atti predibattimentali; il ricorso invocava tale norma per contestare l'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alle ricerche ordinarie per reperire testimoni: la Corte segnala che l'infruttuoso esito delle ricerche previste dall'art.159 non è sempre di per sé sufficiente a certificare l'irreperibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali per la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la norma e ha influito anche una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il diritto al contraddittorio esclude l'uso di dichiarazioni di soggetti volontariamente sottrattisi all'audizione; la Corte ha considerato però che il principio non vieta automaticamente l'utilizzo se sussistono rigorose ragioni di irripetibilità e se esistono altre prove a sostegno della sentenza

Massime di principio

  • La lettura e l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali di testimoni divenuti irreperibili è ammissibile solo se l'irreperibilità è accertata con rigore: il giudice deve verificare le cause dell'irreperibilità e che siano state fatte ricerche rigorose, potendo comprendere verifiche internazionali.
  • Non è sufficiente dimostrare che le ricerche ordinarie (art.159 c.p.p.) sono risultate infruttuose; la difesa deve indicare quali ulteriori accertamenti non siano stati compiuti se contesta l'irripetibilità, altrimenti il motivo può essere ritenuto generico e inammissibile.
  • Il criterio della "prognosi postuma" impone di valutare, con il metro della ragionevolezza e con riferimento alle circostanze all'epoca dell'acquisizione, se l'evento che ha reso impossibile la ripetizione fosse prevedibile o meno.
  • La dichiarazione di una persona offesa assente non è automaticamente decisiva: la condanna può essere confermata se esistono altre fonti di prova (es. operanti intervenuti, referti sulle lesioni, elementi oggettivi).
  • In caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile e con profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); pertanto valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.