Ordinanza n. 2457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00131/2026, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - del provvedimento del 1^ Reparto Infrastrutture trasmesso con nota prot. n. M_D A2665B0 REG2025 0018185 del 24 dicembre 2025, con il quale è stata dichiarato non agibile lo Stand “D” di tiro del poligono sito in Vercelli (cfr. doc. 1); - del provvedimento del 1^ Reparto Infrastrutture trasmesso con nota prot. n. M_D A2665B0 REG2025 0018185 del 24 dicembre 2025 recante la “trasmissione atto di NON AGIBILITÀ” avente ad oggetto “VERCELLI - SEZIONE T.S.N. DI VERCELLI, Corso Rigola n. 213, Vercelli (VC) - Rilascio agibilità al tiro ai sensi della D.T./P2 - Stand “D” a cielo aperto a 300 mt, costituito da n. 8 linee di tiro 3a (terza) categoria. Trasmissione atto di NON AGIBILITÀ.” (cfr. doc. 2); - dell’allegato “A” trasmesso con nota prot. n. M_D A2665B0 REG2025 0018185 del 24 dicembre 2025 e avente ad oggetto “VERCELLI (VC) - SEZIONE T.S.N. VERCELLI, Corso Rigola n. 213, Vercelli (VC). Agibilità al tiro ai sensi della D.T./P2. - Stand “D” a 300 mt, costituito da n. 8 linee di tiro, 3a (Terza) categoria. Esame delle osservazioni pervenute ex art. 10-bis l. 241/1990 - ATTO DI NON AGIBILITÀ.” (cfr. doc. 3); - nonché dei presupposti atti istruttori e verbali di sopralluogo; - con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale, patiti e patendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare contro l'atto di non agibilità dello Stand “D” di tiro del poligono di Vercelli
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Vercelli ha impugnato l’atto del 1° Reparto Infrastrutture, trasmesso il 24 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata la non agibilità al tiro dello Stand “D” a cielo aperto, a 300 metri, costituito da otto linee di tiro. Sono stati contestati anche l’atto di trasmissione, l’allegato relativo all’esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti istruttori e verbali di sopralluogo presupposti. L’appellante ha dedotto plurime questioni tecniche, da esaminare anche in relazione al provvedimento di agibilità conseguito nel 2016, assumendo l’identità del contesto fattuale e del quadro normativo. Nel giudizio di primo grado era stata proposta domanda cautelare, respinta dal TAR Piemonte; l’associazione ha quindi proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., riservandosi di agire separatamente per il risarcimento dei danni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR Piemonte. Ha ritenuto che le plurime questioni tecniche introdotte, soprattutto nel confronto con il precedente provvedimento di agibilità del 2016 e con l’asserita identità del quadro fattuale e normativo, richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito e non possano essere adeguatamente definite nella sede cautelare. Ha tuttavia ritenuto sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza disporre la sospensione espressa dell’atto di non agibilità. L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato pertanto disposto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR che ha respinto la domanda cautelare.
sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di assicurare la protezione della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura è adeguata alle esigenze cautelari.
Richiamato quale base procedimentale delle osservazioni esaminate nell’allegato all’atto di non agibilità; l’ordinanza non ne valuta autonomamente la violazione.
Massime di principio
- Quando un appello cautelare presenta plurime questioni tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con i limiti cognitivi della fase cautelare, il giudice può evitare una decisione anticipata sul merito e tutelare comunque la parte disponendo la sollecita definizione del giudizio di merito.
- La tutela cautelare mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito è adeguata quando consente di fronteggiare le esigenze cautelari senza rendere necessaria la sospensione immediata dell’atto impugnato.
- Il confronto tra un provvedimento amministrativo attuale e un precedente provvedimento favorevole, ove sia dedotta l’identità del contesto fattuale e normativo, può richiedere un approfondimento istruttorio e valutativo riservato alla sede di merito.
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