Cassazione Penale, Sentenza n. 24070/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 601, co. 3 e 420 bis c.p.p. per mancato rispetto del termine dei venti giorni liberi per la preparazione della difesa in appello. Il ricorrente sostiene di aver appreso della data dell'udienza di appello (18/03/2021) solo il 1/03/2021, quando personale di polizia giudiziaria gli notificò personalmente l'avviso, e che le notifiche effettuate al domicilio eletto e al precedente difensore d'ufficio non gli avrebbero dato effettiva conoscenza del procedimento; perciò la corte di appello avrebbe illegittimamente respinto la richiesta di rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di cassazione. La Corte ha ritenuto legittima la notifica del decreto di citazione per appello al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., dopo l'accertamento dell'inidoneità del domicilio eletto dall'imputato. È stato inoltre affermato che l'omessa comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio (art. 28 disposizioni d'attuazione c.p.p.) non produce di per sé nullità né sanzione processuale. In conseguenza, la mancata conoscenza personale tempestiva non è risultata provata in modo da giustificare il rinvio; pertanto la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce il termine dei venti giorni liberi per la preparazione della difesa prima dell'udienza di trattazione in appello; la Corte ha ritenuto che il termine sia stato rispettato mediante notifica al difensore di ufficio quando il domicilio eletto si è rivelato inidoneo
Consente la notificazione presso il difensore quando il domicilio eletto è inidoneo; la Corte ha interpretato tale notifica come idonea a presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
art. 28 disposizioni di attuazione al c.p.p.
Prevede la comunicazione senza ritardo del nome del difensore d'ufficio all'imputato; la Corte ha rilevato che l'omissione non è sanzionata da una specifica nullità e quindi non annulla gli atti connessi
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente; applicata per condannare l'imputato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Richiamato nel ricorso come riferimento normativo per censure processuali, ma non è stato ritenuto capace di incidere sui profili decisivi relativi alla validità delle notifiche e al termine dei venti giorni
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Predisposizione normativa che regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi; citata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore d'ufficio è valida e può far presumere la conoscenza del processo da parte dell'imputato quando il domicilio eletto risulti inidoneo e siano rispettati i presupposti dell'art. 161, co. 4, c.p.p.
- L'omessa comunicazione al detenuto o all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio (art. 28 disposizioni di attuazione) non comporta automaticamente la nullità degli atti connessi né una sanzione processuale, salvo che non ricorra diversa disposizione che lo preveda espressamente.
- Per ottenere il rinvio dell'udienza per violazione del termine dei venti giorni ai sensi dell'art. 601, co. 3, c.p.p., l'imputato deve provare che le notifiche effettuate non hanno determinato una effettiva e tempestiva conoscenza del procedimento; la semplice affermazione non basta se è documentata una notifica regolare al difensore.
- La giurisprudenza di legittimità privilegia la stabilità procedimentale quando dalla documentazione risulta una tempestiva notificazione ai soggetti previsti dalla legge; le censure sulla tempestività della conoscenza vanno dimostrate in modo concreto.
- In casi analoghi è importante verificare immediatamente, e per iscritto, l'effettiva ricezione delle notifiche e, se necessario, chiedere con tempestività al giudice misure correttive o il rinvio, allegando prove dell'inefficacia delle notifiche effettuate.
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