Cassazione Penale, Ordinanza n. 16922/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una persona condannata in appello per ricettazione. I motivi dedotti erano tre: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che si trattava di una censura totalmente reiterativa, priva di specifico confronto con la motivazione della Corte di appello e sostanzialmente diretta a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio; il secondo e il terzo motivo contestavano la congruità della pena e il trattamento sanzionatorio, sostenendo implicitamente l'applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p., ma la Corte di appello aveva già escluso tale applicazione valorizzando la natura dei beni e la presenza di un precedente per furto, con motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo e finalizzato a ottenere una rivalutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione di appello logica e priva di aporie. Ha dichiarato generici e reiterativi anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato l'esclusione dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 4, c.p. e la conferma del trattamento sanzionatorio. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma può essere esclusa sulla base della natura dei beni e della presenza di precedenti specifici, se la motivazione sul punto è congrua e non illogica.
Norma incriminatrice richiamata in relazione al delitto di ricettazione contestato e al trattamento sanzionatorio confermato in appello.
Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito mediante la prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio più favorevole al ricorrente, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di manifesta illogicità.
- Le doglianze sulla pena e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che abbia già spiegato, con argomentazione logica, le ragioni dell'esclusione di una circostanza o ipotesi attenuata rilevante.
- L'esclusione dell'ipotesi attenuata della ricettazione può essere sorretta, nel ragionamento del giudice di merito, da elementi quali la natura dei beni e l'esistenza di precedenti specifici, purché tali elementi siano valutati in una motivazione non manifestamente illogica.
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