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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8366 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2002-2005, sostenendo che le superfici industriali destinate alla lavorazione del legno e alla produzione di rifiuti speciali non fossero tassabili ai sensi degli artt. 62 e 68 del D.Lgs. n. 507/1993. Ha inoltre sostenuto che lo smaltimento autonomo dei rifiuti, effettuato direttamente e a proprie spese senza usufruire del servizio pubblico, dovesse escludere l'obbligo di pagamento della TARSU. In via preliminare, il concessionario aveva eccepito la tardività del ricorso per cassazione, ma tale eccezione è stata respinta perché la notifica della sentenza effettuata direttamente per posta non era idonea, all'epoca, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha affermato che, per gli anni 2002-2005, durante il regime transitorio, i rifiuti speciali prodotti dall'impresa erano soggetti a TARSU quando il regolamento comunale ne avesse dichiarato l'assimilabilità ai rifiuti urbani. In tale situazione, l'obbligo tributario non veniva meno per il solo fatto che il contribuente provvedesse autonomamente allo smaltimento; tale circostanza poteva eventualmente rilevare soltanto ai fini di una riduzione d'imposta, ove ricorressero le condizioni previste dalla legge. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al concessionario le spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Il presupposto impositivo della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La detenzione di locali o aree produttive costituisce in linea generale presupposto della TARSU. Le aree improduttive di rifiuti possono essere escluse, mentre le aree che producono rifiuti speciali possono beneficiare, ricorrendone le condizioni, di una riduzione d'imposta.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3

    Aree per natura e destinazione improduttive di rifiuti ovvero aree produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione d'imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento.

    La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione: può consentire l'esclusione o una riduzione solo nei casi e alle condizioni specificamente previste dalla norma.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e)

    Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

    Le superfici produttive possono essere tassate quando i rifiuti generati siano stati dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani tramite il regolamento comunale. L'assimilazione regolamentare è quindi decisiva ai fini dell'imposizione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 57, comma 1

    La disciplina transitoria ha comportato, per gli anni oggetto della controversia, la permanenza dell'applicazione della precedente disciplina TARSU.

  • L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, e L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39

    L'abolizione dell'assimilazione automatica prevista dalla normativa precedente ha reso necessaria, nel periodo considerato, una specifica assimilazione da parte del Comune mediante regolamento.

  • Codice di procedura civile, art. 325

    Il termine breve per proporre ricorso decorre dalla valida notificazione della sentenza. Nel caso esaminato, la notificazione postale diretta effettuata senza ufficiale giudiziario non era idonea a far decorrere tale termine.

Massime di principio

  • Nel regime TARSU applicabile agli anni 2002-2005, la produzione di rifiuti speciali non escludeva automaticamente la tassazione delle superfici produttive.
  • Se il Comune aveva previsto con regolamento l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le relative superfici potevano essere assoggettate a TARSU.
  • Lo smaltimento autonomo dei rifiuti da parte dell'impresa non comportava automaticamente l'esenzione dal tributo; poteva eventualmente dare diritto a una riduzione solo se erano dimostrate tutte le condizioni normative.
  • Per contestare la TARSU occorre verificare anzitutto il regolamento comunale vigente nel periodo d'imposta e la corretta classificazione dei rifiuti prodotti.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base agli anni tributari, poiché le norme transitorie possono mantenere in vigore regole precedenti anche dopo l'entrata in vigore di una nuova disciplina.
  • La notificazione di una sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione deve rispettare le forme previste dalla normativa processuale vigente al momento della notifica.

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