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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06927/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

Un consulente tecnico nominato in un procedimento penale, svolto in sede di incidente probatorio, aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso, sostenendo che il giudice avesse liquidato un onorario unitario e parametrato al valore complessivo della perizia, senza considerare che l'incarico aveva comportato una pluralità di quesiti e, di conseguenza, plurimi accertamenti distinti: esame di bilanci e scritture contabili di una società, analisi di rapporti bancari con più istituti, verifica di documentazione bancaria relativa a soggetti diversi e valutazione di condizioni reddituali di più persone. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico, sostenendo che l'unicità formale dell'incarico non impedisce una liquidazione analitica quando gli accertamenti sono plurimi e autonomi; con il secondo motivo denunciava nullità dell'ordinanza per motivazione omessa o solo apparente, perché il giudice dell'opposizione si era limitato a richiamare in astratto il principio dell'unicità dell'incarico e dell'unicità del compenso, senza confrontarsi con le concrete contestazioni sulla pluralità e autonomia delle attività svolte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo. Ha affermato che il principio di unicità dell'incarico e di onnicomprensività del compenso non opera in modo assoluto: occorre verificare se il quesito abbia richiesto accertamenti autonomi e distinti oppure attività meramente accessorie, ripetitive o omogenee. Poiché l'ordinanza impugnata si era limitata a richiamare in modo apodittico l'unicità dell'incarico, senza rispondere alle specifiche deduzioni del professionista circa la pluralità degli accertamenti, la motivazione è stata ritenuta apparente. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'opposizione applicando il criterio corretto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115

    richiamato dal ricorrente come base normativa della liquidazione dei compensi del consulente tecnico, in combinazione con il decreto ministeriale sui criteri di liquidazione

  • art. 1 d.m. 30 maggio 2022

    invocato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione avrebbe dovuto tener conto dei plurimi accertamenti eseguiti

  • art. 29 D.M. 30 maggio 2002

    la Corte richiama il principio di onnicomprensività dell'onorario, limitandolo alle attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, non ai casi di pluralità di indagini autonome e non interdipendenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata per il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o dell'ordinanza per vizio di motivazione, richiamata per il secondo motivo

Massime di principio

  • In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico, l'unicità formale dell'incarico non implica necessariamente un compenso unico: se il quesito richiede accertamenti distinti e autonomi, il giudice deve valutare la possibilità di liquidare gli onorari in modo analitico o cumulativo per ciascuna attività effettivamente svolta.
  • Il principio di onnicomprensività dell'onorario riguarda solo le attività complementari o accessorie rispetto all'accertamento tecnico e non si estende alle indagini plurime, non interdipendenti e ciascuna riconducibile a un autonomo segmento di attività peritale.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a enunciare un principio astratto corretto ma non si confronta con le specifiche allegazioni e contestazioni della parte, lasciando incomprensibile il percorso logico seguito per decidere.
  • In sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, il giudice deve accertare in concreto se le attività svolte siano omogenee e ripetitive oppure autonome e distinte, poiché solo nel primo caso è giustificata la liquidazione unitaria del compenso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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