Cassazione Civile, Ordinanza n. 17687/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia non riguardava il merito del rapporto tributario, ma un ricorso per correzione di errore materiale proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 14337/2024, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente e condannato quest'ultima alle spese in favore del Comune. Il Comune ha dedotto che nella precedente decisione era stata omessa la distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario dell'ente, nonostante la richiesta espressamente formulata nel controricorso. La Corte ha verificato che la richiesta di distrazione era stata effettivamente proposta e che la sentenza aveva liquidato le spese a favore della parte vittoriosa senza provvedere sulla distrazione; ha quindi ritenuto esperibile il procedimento di correzione dell'errore materiale per integrare motivazione e dispositivo con la statuizione omessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione della sentenza n. 14337/2024 sia nella motivazione sia nel dispositivo, inserendo la formula relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise, che aveva dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, poiché tale procedimento ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è lo strumento esperibile per integrare la sentenza quando vi sia stata omessa pronuncia sulla distrazione delle spese; il procedimento ha natura amministrativa e non comporta regolazione delle spese tra parti.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto per le sentenze di cassazione.
- Il difensore antistatario è legittimato a chiedere la correzione dell'errore materiale se nel giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione delle spese.
- Quando il giudice condanna la parte soccombente alle spese ma omette di disporne la distrazione richiesta, la correzione può integrare sia la motivazione sia il dispositivo mediante l'inserimento della relativa clausola.
- Nel procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. non si provvede sulle spese, poiché esso ha natura amministrativa e non presenta una vera soccombenza processuale.
Come è indicizzato
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