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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5866/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata in concorso e lesioni. Ha dedotto: (i) mancata rimessione in termini per "incolpevole conoscenza" dell'udienza preliminare (difensore non riuscito a contattare l'imputato, difficoltà culturali del Bara, madre avrebbe gettato le comunicazioni); (ii) violazione di norme processuali e falsa applicazione degli artt. 194 comma 4 e 350 c.p.p., sostenendo che la responsabilità sarebbe stata accertata su base di dichiarazioni spontanee rese immediatamente dopo i fatti senza verbale e dunque inutilizzabili; (iii) vizio di motivazione per mancata valutazione della credibilità dei coimputati e del riconoscimento dalla persona offesa (rapinatore travisato); (iv) travisamento della prova sull'individuazione fotografica, con richiamo a violazione degli artt. 189 e 192 c.p.p., art. 3 Cost. e art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha motivato che l'imputato era stato presente alla prima udienza e assistito da difensore, perciò la mancata conoscenza è imputabile ai comportamenti del Bara; il ricorrente non ha confutato tale argomentazione e il motivo risulta generico. I restanti motivi (2-4) sono ritenuti non consentiti perché tentano una rivalutazione del merito non ammessa in cassazione; inoltre gli atti d'indagine erano stati acquisiti al dibattimento con il consenso delle parti e le dichiarazioni sono quindi utilizzabili, mentre la difesa non ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione delle prove sulla decisione. La Corte ha confermato l'improcedibilità dei rilievi di merito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione nelle decisioni di cassazione; la Corte indica che i motivi sono esposti nei limiti necessari per la decisione

  • art. 489, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alla rimessione in termini per mancata conoscenza; la Corte ritiene il motivo infondato perché la mancata conoscenza era imputabile all'imputato

  • art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rimessione in termini per accesso a riti alternativi; la Corte valuta che le circostanze non dimostrano incolpevole ignoranza

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Citato dal difensore come possibile definizione del procedimento in rimessione in termini; la Corte non concede rimessione considerando infondati i presupposti

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Richiamato in subordine per la rimessione in termini al rito abbreviato; la Corte osserva l'errore materiale del ricorrente e che non è questione meritevole di cassazione

  • art. 194, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte rileva che gli atti erano acquisiti al dibattimento con consenso delle parti, quindi le dichiarazioni sono utilizzabili

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ritiene la questione di merito non proponibile in cassazione e non adeguatamente sviluppata dalla difesa

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alle regole sull'individuazione fotografica; la Corte non accoglie il rilievo per mancata prova dell'incidenza dell'eventuale vizio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda gli accertamenti sulla identificazione: la Corte giudica le contestazioni ricorrenti meramente una rivalutazione del merito, non ammissibile in cassazione

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a presunte violazioni dei diritti fondamentali nell'istruttoria; la Corte non ritiene provato il pregiudizio e boccia il motivo per inammissibilità

  • art. 6 CEDU

    Invocato per presunta lesione del diritto a un equo processo (identificazione e valutazione prove); la Corte ritiene la doglianza generica e non idonea a fondare la cassazione

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una seconda valutazione di merito: questioni di credibilità e valutazione delle prove, se adeguatamente trattate in sede di merito, non assumono di per sé rilevanza cassatoria.
  • Per ottenere la rimessione in termini per "incolpevole conoscenza" dell'udienza è necessario provare concretamente l'impossibilità di conoscere l'atto (es. documentazione della mancata ricezione, grave impedimento oggettivo), soprattutto se l'imputato è stato presente a precedenti udienze e assistito da difensore.
  • Le censure processuali relative all'utilizzabilità di dichiarazioni devono specificare l'effettiva illegittimità e dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla decisione: la generica contestazione non è sufficiente e rende il motivo inammissibile per aspecificità.
  • Se gli atti d'indagine sono stati acquisiti al dibattimento con il consenso delle parti, la difesa ha minor possibilità di far valere un vizio di utilizzabilità in sede di cassazione; occorre documentare una violazione procedurale evidente e concreta.
  • Per contestare identificazioni fotografiche o riconoscimenti occorre oltre che criticare la procedura anche indicare riscontri esterni e mostrare come il presunto travisamento avrebbe potuto influire sul giudizio di responsabilità.
  • In sede di cassazione è fondamentale articolare i motivi mostrando il nesso di causalità tra l'errore denunciato e l'esito processuale; motivi vaghi o meramente contrappuntistici sono dichiarati inammissibili.

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