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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13706/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

La decisione riguarda esclusivamente un'istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposta da una parte che aveva rilevato un'inesattezza contenuta nella descrizione dei fatti di causa dell'ordinanza di Cassazione n. 29904/2025. Nell'ordinanza si leggeva, per errore, che era resistita con controricorso una diversa banca, mentre dagli atti e dall'epigrafe risultava che l'effettivo controricorrente era un soggetto diverso, che aveva effettivamente depositato memoria. L'istante ha chiesto quindi la correzione della parte dell'ordinanza relativa ai fatti di causa, sostituendo la dicitura erronea con quella corretta. La controparte sostanziale del giudizio di legittimità è il soggetto indicato come effettivo controricorrente, mentre Unicredit Spa risulta solo intimata nell'epigrafe della presente ordinanza di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo sussistente l'errore nella parte dell'ordinanza relativa ai fatti di causa, e ha disposto la correzione testuale dell'ordinanza n. 29904/2025, ordinando di sostituire l'indicazione errata del controricorrente con quella corretta. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, richiamando gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento di legittimità può essere corretto quando dal testo del provvedimento, dall'epigrafe, dal contesto della decisione e dagli atti richiamati emerga con chiarezza la reale identità della parte indicata erroneamente.
  • La correzione di errore materiale è ammissibile anche per rettificare l'indicazione di una parte processuale nella parte espositiva dei fatti di causa, purché l'inesattezza sia meramente formale e non comporti rivalutazione del decisum.
  • Quando l'ordinanza contenga una discrasia evidente tra quanto riportato nei fatti di causa e quanto risulta dagli atti, il giudice può sostituire la dicitura errata con quella corretta mediante provvedimento di correzione, senza riaprire il merito della decisione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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