Ordinanza n. 610/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della nota prot. n. QG/52393 del 17 ottobre 2025, comunicata in pari data, con la quale il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale (DMST): 1. ha negato l’istituzione di una fermata per i servizi di linea GT autorizzati da Roma Capitale in via degli Annibaldi; 2. ha disposto la contestuale soppressione immediata della fermata ‘Colosseo’ delle linee granturismo situata in via di San Gregorio; B) della Determinazione Dirigenziale di Traffico prot. VA/168952 del 6 novembre 2025, non notificata, con la quale la Polizia Locale I Gruppo “Centro” di Roma Capitale ha conseguentemente disposto la revoca della fermata delle linee GT di Via di San Gregorio istituita con DD di Traffico rep. VA/132 del 26 gennaio 2021; C) i pareri negativi all’istituzione della fermata in via degli Annibaldi espressi dal Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con note prot. 33490-P del 12 giugno 2025 e prot. 42080-P del 23 luglio 2025 richiamati e conosciuti il 17 ottobre 2025; il verbale della riunione telematica del 22 settembre 2025 prot. QG/48029 del 25.09.2025, nel corso della quale la rappresentante del Ministero della Cultura ha confermato i pareri espressi in precedenza, nonché, per quanto occorrer possa, la nota prot. QG/38010 del 17 luglio 2025 nella parte in cui il DMST di Roma Capitale ha affermato di “condividere” il contenuto dei pareri ministeriali; D) e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compresi: l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale n. 10/2025 del 14 ottobre 2025; le note del Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale prot. RH/2025/0136727 del 26 maggio 2025 e prot. RH/2025/0162584 del 23 giugno 2025 richiamate e conosciute il 17 ottobre 2025; nonché per il risarcimento del danno da liquidarsi anche ai sensi dell’art. 34, comma 4, del c.p.a. e, in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento, per la condanna di Roma Capitale al pagamento dell’indennizzo previsto per legge in caso di revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istituzione di una fermata per servizi di linea granturismo in via degli Annibaldi e contestuale soppressione della fermata “Colosseo” in via di San Gregorio, connessa revoca della precedente fermata e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione di Roma Capitale del 17 ottobre 2025 che ha negato l’istituzione di una fermata per i servizi di linea granturismo in via degli Annibaldi e disposto la soppressione immediata della fermata esistente in via di San Gregorio. Sono stati inoltre impugnati la conseguente determinazione della Polizia Locale di revoca della fermata, i pareri negativi della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, il verbale della riunione telematica e gli ulteriori atti presupposti e connessi. La ricorrente ha proposto anche domanda risarcitoria e, in subordine rispetto all’annullamento, domanda di indennizzo per revoca. Nella fase cautelare ha dedotto l’illegittimità degli atti e il pregiudizio derivante dalla soppressione della fermata; il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha considerato le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento del diniego e della soppressione della fermata, rilevando che la permanenza della fermata in via di San Gregorio, interessata da recenti lavori di riqualificazione e dal conseguente restringimento della carreggiata, determina criticità per il traffico veicolare, come documentato da Roma Capitale. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse della società ricorrente è stato ritenuto recessivo perché di natura meramente economica, mentre il pregiudizio allegato è stato considerato non dimostrato. Non emergendo quindi prevalenza dell’interesse privato né un pregiudizio cautelare adeguatamente provato, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta in ragione della prevalenza dell’interesse pubblico e dell’insufficiente dimostrazione del pregiudizio allegato.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’interesse economico del privato può risultare recessivo rispetto a comprovate esigenze di pubblico interesse connesse alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale.
- La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio allegato dal ricorrente non sia adeguatamente dimostrato.
- La presenza di criticità per il traffico veicolare derivanti dalla conformazione della sede stradale e da lavori di riqualificazione può giustificare, in sede cautelare, la prevalenza dell’interesse pubblico alla modifica o soppressione di una fermata di trasporto.
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