Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202606160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero l’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni e nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 1.000,00 relativa a due anni scolastici. La docente aveva successivamente proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Nelle more del giudizio, il Ministero aveva integralmente eseguito il giudicato, accreditando la somma dovuta. La docente aveva quindi notificato e depositato, prima della decisione del TAR, una dichiarazione di rinuncia all’azione e al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR, omettendo di considerare la rinuncia e l’intervenuto adempimento, aveva comunque accolto il ricorso per ottemperanza. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’errore del primo giudice nella ricostruzione della situazione processuale esistente al momento della decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’Amministrazione e depositata anteriormente alla decisione, avrebbe dovuto determinare la definizione in rito del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., anche perché fondata sull’integrale esecuzione del giudicato e sulla conseguente cessazione dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione dell’azione. Il TAR ha quindi travisato la situazione processuale, affermando una perdurante inottemperanza e ordinando l’esecuzione di un giudicato già adempiuto. In riforma della sentenza appellata, il giudizio di primo grado è stato dichiarato estinto per rinuncia. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso e dalla successiva rinuncia della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle altre parti e depositata anteriormente alla decisione, comporta l’estinzione del giudizio; ciò vale anche quando la rinuncia consegue all’integrale adempimento sopravvenuto dell’obbligo amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale propria del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti e depositata prima della decisione deve condurre alla definizione in rito del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., impedendo al giudice di pronunciarsi ancora sul merito della domanda.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato intervenuta nelle more fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’azione quando il ricorrente dichiari espressamente di rinunciare al ricorso e al giudizio.
  • Il giudice deve decidere sulla base della situazione processuale esistente al momento della decisione e non può ordinare l’esecuzione di un giudicato già integralmente adempiuto.
  • L’omessa considerazione di una rinuncia ritualmente depositata prima della decisione determina un travisamento della situazione processuale e impone, in appello, la riforma della sentenza di merito e la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.