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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34276/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP presso il Tribunale di Milano aveva applicato all’imputato la pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, in particolare la mancata analisi di tutte le emergenze processuali e la conseguente violazione dell’art. 129 c.p.p., per non avere il giudice verificato le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte ha ritenuto che la censura, proposta contro una sentenza di patteggiamento, non superasse la soglia di ammissibilità ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorrente non si confrontava con la consolidata giurisprudenza secondo cui non è deducibile con ricorso per cassazione, contro una sentenza di patteggiamento, l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata deliberata il 16 settembre 2026; il testo indica in apertura la sentenza impugnata come emessa il 5 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Il Giudice per le indagini preliminari di Milano applicava ad Abdellah el Madani la pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    La norma individua il rito seguito nel giudizio di primo grado: la pena era stata applicata su richiesta concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    L’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, nei limiti indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile quando censura l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    L’inammissibilità della censura indicata è dichiarata dalla Corte con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando deduce l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., secondo la regola prevista dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di tale inammissibilità può essere pronunciata dalla Corte con ordinanza de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali; quando siano ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, può aggiungersi il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

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