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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01403/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prevenuto)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, in riforma del decreto del Tribunale di Torino del 9 luglio 2024, aveva revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata al destinatario e disposto la revoca della confisca dei beni indicati nel provvedimento, con restituzione ai legittimi proprietari e titolari, salvo diverso vincolo. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione delle misure di prevenzione. La Suprema Corte rileva però che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a contestare la consistenza e la logicità della motivazione e a ottenere una diversa valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che, in materia di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, il ricorso ex artt. 10 e 27 del d.lgs. 159/2011 è consentito solo per violazione di legge; nel caso concreto, le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e della motivazione del provvedimento impugnato, dunque in doglianze non deducibili in sede di legittimità. Resta quindi ferma la revoca della sorveglianza speciale e della confisca disposta dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 159/2011

    Richiamato insieme all'art. 27 del medesimo decreto per affermare che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 27 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa del sindacato di legittimità limitato ai soli vizi di violazione di legge nei procedimenti di prevenzione.

Massime di principio

  • Avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, restando esclusa la deduzione di censure attinenti alla mera logicità o sufficienza della motivazione.
  • Quando il ricorso formalmente denuncia violazione di legge ma in sostanza mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione non è consentito trasformare il controllo sulla legalità in un terzo grado di merito.
  • Se il provvedimento impugnato viene revocato in appello e il ricorso del pubblico ministero è dichiarato inammissibile, resta ferma la revoca della misura di prevenzione e della confisca disposte dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaConfisca

Testo integrale

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