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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50070/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza grafica della motivazione circa la denunciata violazione degli artt. 303 e 307 c.p.p. Nello specifico si sosteneva che il pubblico ministero, in prossimità della scadenza del termine di fase e non essendo riuscito a chiudere le indagini, avrebbe chiesto l'attenuazione della misura cautelare (sostituzione della custodia con l'obbligo di presentazione), in modo da aggirare l'art. 307 c.p.p. e determinare lo slittamento del termine di fase; il Tribunale del riesame, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di motivare su tale profilo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e che, in ogni caso, il pubblico ministero poteva legittimamente richiedere la sostituzione della misura ai sensi dell'art. 307 c.p.p.; il Tribunale del riesame aveva ampiamente argomentato la persistenza delle esigenze cautelari. Inoltre non sussisteva interesse al rilievo dedotto in cassazione, posto che l'imputato era stato liberato anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di fase. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo proposto come manifestamente infondato.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla regolazione dei termini e delle misure cautelari; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione meritevole di accoglimento.

  • art. 307, comma 1, cod. proc. pen.

    "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare"

    La Corte richiama orientamenti secondo i quali l'inciso va inteso nel senso che possono essere applicate misure sostitutive sia se permangono le originarie esigenze cautelari sia se sopravvengono nuove esigenze; inoltre il termine di efficacia della nuova misura decorre dalla sua esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di multa o ammenda per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato solo per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) in relazione alle disposizioni emergenziali/procedurali.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione fondato su un profilo manifestamente infondato è inammissibile; prima di proporre ricorso è necessario che il motivo abbia rilevanza concreta e non sia manifestamente privo di fondamento.
  • La richiesta del pubblico ministero di attenuare una misura cautelare (es. sostituzione della custodia con obbligo di presentazione) è legittima e può essere formulata anche alla scadenza del termine di fase; la decorrenza del nuovo termine di efficacia parte dall'esecuzione della misura sostitutiva.
  • Se il giudice del riesame ha motivato la persistenza delle esigenze cautelari, la censura sulla mancata considerazione dell'art. 307 c.p.p. è difficilmente percorribile, specie se l'interessato ha beneficiato comunque di liberazione anticipata rispetto al termine di fase.
  • Per avere interesse a impugnare in cassazione l'omissione motivazionale occorre che l'accoglimento della doglianza possa produrre un risultato favorevole nel giudizio di rinvio; in mancanza di tale prospetto l'impugnazione è priva di interesse e può essere dichiarata inammissibile.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) oltre al pagamento delle spese processuali; i difensori devono valutare attentamente l'ammissibilità e l'utilità concreta del ricorso.

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