Sentenza del 19/06/2019 n. 2169 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore. L'Ufficio aveva rilevato uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standard di settore, oltre a una gestione dell'impresa reiteratamente antieconomica. Il contribuente aveva giustificato lo scostamento richiamando genericamente la crisi del settore e la vetustà dei beni strumentali, senza indicare circostanze specifiche né produrre documentazione idonea a dimostrare l'inapplicabilità dello standard al caso concreto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto legittimo l'accertamento presuntivo, poiché l'Ufficio aveva evidenziato indizi gravi, precisi e concordanti, fondati sullo scostamento dagli studi di settore e sull'antieconomicità della gestione. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600 del 1973
accertamento analitico-induttivo
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a una ricostruzione presuntiva del reddito quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti che rendano inattendibile quanto dichiarato. Nel caso esaminato, tale accertamento è stato ritenuto legittimo in presenza dello scostamento dagli studi di settore e di una gestione aziendale ingiustificatamente antieconomica.
Cassazione n. 9084 del 2017
in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva
Una gestione manifestamente antieconomica può costituire un indice presuntivo di violazioni fiscali. Il contribuente deve fornire spiegazioni concrete, specifiche e documentate; in mancanza, l'accertamento può essere confermato.
Massime di principio
- Gli studi di settore o altri standard statistici non determinano automaticamente il reddito imponibile, ma possono costituire la base di un accertamento presuntivo se l'Ufficio dimostra la loro applicabilità al caso concreto e instaura il contraddittorio con il contribuente.
- Il contribuente che contesta lo scostamento deve indicare circostanze specifiche e contingenti che rendano la propria attività diversa dal modello standard; il semplice richiamo generico alla crisi del settore o alla vetustà dei beni strumentali è normalmente insufficiente.
- Una gestione reiteratamente e manifestamente antieconomica può rappresentare un indizio grave, preciso e concordante di irregolarità fiscali, soprattutto quando non sia accompagnata da una spiegazione economica plausibile e documentata.
- Per superare un accertamento fondato su presunzioni, è opportuno produrre documenti e dati concreti relativi a calo della domanda, perdita di clienti, caratteristiche dei beni, costi straordinari, condizioni locali e ogni altra circostanza capace di spiegare lo scostamento.
- Il giudice che intenda annullare un accertamento basato sull'antieconomicità deve indicare ragioni specifiche e valide per escludere che tale comportamento sia sintomatico di violazioni tributarie.
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