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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32907/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla classificazione catastale dell'immobile in categoria D/7 e alla determinazione della rendita catastale (rendita proposta con DOCFA e rettificata dall'ufficio). I ricorrenti (eredi) avevano eccepito difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti impositivi e difetto di istruttoria, sostenendo che si trattava di terreno con manufatti in zona agricola. In primo grado il ricorso fu accolto per impropria comparazione usata dall'ufficio; in appello l'Agenzia ottenne parziale accoglimento rideterminando la rendita; la Commissione regionale ritenne però non pienamente provata la corrispondenza dei valori utilizzati ai prezzi di mercato e, non accertata la comparabilità, determinò la rendita come media tra quella proposta dal contribuente e quella accertata dall'ufficio. L'Agenzia ricorse in Cassazione su tre motivi; gli eredi proposero ricorso incidentale su quattro motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia (vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza d'appello) e, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso incidentale (omessa/insufficiente motivazione su fatto decisivo). Ha ritenuto che la Commissione regionale abbia indebitamente sovrapposto i due criteri alternativi dell'art. 28 DPR 1.12.1949 n.1142 (criterio comparativo del comma 1 e criterio del costo di ricostruzione del comma 2) e abbia adottato una soluzione apodittica e priva di adeguata motivazione (calcolo della media tra due stime considerate entrambe inattendibili e richiamo alle "nozioni di comune esperienza" senza fondamento giuridico). Sono state respinte le eccezioni preliminari dei contribuenti sulla nullità della notifica e sull'inammissibilità del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo esame; liquidazione delle spese anche nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1.12.1949 n. 1142 (art. 28)

    art. 28, comma 1 e comma 2

    I due criteri indicati sono alternativi: di regola va usato il criterio comparativo (comma 1); il criterio del costo di ricostruzione (comma 2) è sussidiario e può essere adottato solo se non è possibile determinare il valore con il criterio del comma 1. La Corte ha censurato la sovrapposizione dei due criteri da parte del giudice d'appello.

  • Codice di procedura civile

    art. 285; art. 330; art. 299

    Principi relativi alla validità delle notifiche e alla prosecuzione del processo in caso di morte della parte: la notificazione al procuratore è idonea a far decorrere i termini e il mandato alla lite conserva efficacia (ultrattività), salvo esigenze specifiche per il ricorso per cassazione.

  • Costituzione

    Richiesta del minimo motivazionale (ragioni della decisione) per assicurare l'effettività del controllo giurisdizionale; la motivazione contraddittoria o insufficiente viola questo principio.

  • Codice di procedura civile (rimessione in cassazione)

    Norme sui motivi di cassazione: l'art. 360 è stato invocato per vizio di motivazione (n.4) e per omessa/contraddittoria motivazione su punto decisivo (n.5), ritenuti fondati.

  • Codice civile

    Richiamato nella censura dell'Agenzia (presunta violazione), ma nella decisione rileva soprattutto la questione probatoria in relazione ai criteri di valutazione catastale; la Corte non ha ritenuto dirimente la specifica invocazione formale del citato articolo rispetto al vizio motivazionale del giudice d'appello.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale l'ufficio e il giudice devono prima tentare la stima con il criterio comparativo (prezzi correnti di unità analoghe). Il criterio del costo di ricostruzione è sussidiario e utilizzabile solo se la comparazione non è possibile.
  • L'onere della prova sulla congruità dei valori utilizzati grava sull'ente accertatore quando esso invoca specifici criteri tecnici: il giudice deve valutare la documentazione e motivare adeguatamente perché ritenga insufficiente la prova dell'una o dell'altra parte.
  • Il giudice non può sostituire una valutazione tecnica motivata con formule apodittiche quali la media aritmetica o il richiamo a "nozioni di comune esperienza" senza spiegare i presupposti logici e giuridici che giustificano tale scelta.
  • La notifica effettuata al difensore regolarmente costituito è validamente efficace anche se la parte è deceduta, salvo che la morte sia stata espressamente dichiarata in udienza o notificata; il mandato alla lite conserva efficacia (ultrattività) fino all'eventuale sostituzione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i vizi di motivazione e le contraddizioni sul punto decisivo del giudizio sono profili serrati che possono portare alla cassazione con rinvio per un nuovo esame, oltre che alla condanna alle spese.

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