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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36234/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina, deducendo un unico motivo incentrato sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio. In sostanza, contestava l'apprezzamento delle prove e la lettura degli indizi compiuta dai giudici di merito, sostenendo implicitamente una diversa ricostruzione della propria presenza al momento del danneggiamento dell'autoveicolo incendiato. La Corte di cassazione rileva che le doglianze mirano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto investiva profili di fatto e di valutazione della prova riservati al giudice di merito. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo e logico, facendo corretta applicazione di criteri inferenziali e di massime di esperienza, con valutazione convergente con quella del Tribunale. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato gli elementi indiziari, escludendo che la presenza dell'imputato al momento del danneggiamento dell'autoveicolo incendiato fosse meramente casuale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura delle prove, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e priva di vizi.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull'apprezzamento del materiale probatorio, salvo che la motivazione presenti manifesta illogicità o omissioni decisive.
  • La sussistenza di una motivazione fondata su corretti criteri di inferenza, su massime di esperienza condivisibili e su una valutazione congiunta degli indizi rende insindacabile in cassazione la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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