Cassazione Civile, Ordinanza n. 10745/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società commerciale, pronunciata dal Tribunale su ricorso della creditrice istante dopo l'accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall. contro il precedente rigetto dell'istanza. La Corte d'appello ha poi rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. della società fallita, ritenendo integrati sia il superamento della soglia di fallibilità, sia lo stato di insolvenza, sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata, di debiti tributari risalenti, della mancata prova di disponibilità liquide e dell'assenza di elementi idonei a dimostrare la regolare capacità di pagamento. In cassazione la società fallita ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 15 e 1 l.fall., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illogicamente svalutato lo stato patrimoniale 2021 e attribuito valore decisivo a una nota integrativa di bilancio, oltre a sommare indebitamente il credito della ricorrente a debiti già considerati; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 5 l.fall., lamentando che mancassero ulteriori inadempimenti, fatti esteriori di insolvenza e procedure esecutive, e che la società fosse comunque in grado di pagare i debiti inferiori alla soglia; con il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., riferendosi a tre bonifici asseritamente eseguiti in favore della creditrice, che avrebbero ridotto il debito residuo e sarebbero stati oggetto di un accordo transattivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in cassazione quando sorretto da motivazione corretta e non viziata da omesso esame di fatti decisivi. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché i bonifici dedotti erano stati espressamente valutati dalla Corte d'appello, la quale li aveva reputati non riferibili al rapporto commerciale tra le due società in ragione della causale e delle modalità di esecuzione. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del reclamo proposto contro il rigetto dell'istanza di fallimento.
richiamato quale rimedio esperito dalla società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
invocato nel primo motivo di ricorso, ma la censura è stata reputata sostanzialmente diretta al merito e quindi inammissibile.
invocato nel primo motivo per contestare i presupposti soggettivi della fallibilità; la Corte ha però ritenuto la doglianza meramente rivalutativa.
richiamato nel secondo motivo quale parametro per la valutazione dello stato di insolvenza; la Corte ribadisce che il relativo apprezzamento è di fatto e non è sindacabile se motivato correttamente.
invocato per lamentare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti erano stati in realtà esaminati dal giudice di merito.
richiamato per affermare che il requisito della specialità della procura può risultare dalla collocazione topografica tra procura e atto cui si riferisce.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- L'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta e non inficiato da omesso esame di fatti decisivi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto dedotto risulti già espressamente valutato dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza possono rilevare anche debiti tributari scaduti, l'assenza di prova di liquidità immediatamente disponibile e la mancata dimostrazione della concreta esigibilità dei crediti iscritti nell'attivo.
- Ai fini della specialità della procura per il giudizio di cassazione è sufficiente il collegamento materiale tra la procura autenticata e l'atto cui essa si riferisce, se il riferimento al giudizio è univoco.
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