Cassazione Penale, Sentenza n. 34324/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato l'ordinanza del riesame deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari: contestano che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il persistente pericolo di reiterazione, nonostante le condotte siano cessate dal febbraio 2021 (argomento del decorso del tempo) e nonostante per Impellizzeri sia stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale; perciò ritengono sproporzionata la misura degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili e li ha respinti. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame coerente e logicamente congrua: ha valorizzato la gravità e la pluralità dei reati (tra cui il delitto associativo) e la marcata sistematicità dell'attività di spaccio protrattasi fino a epoca recente, che giustificano il persistere del concreto pericolo di reiterazione e l'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. Ha inoltre ritenuto subvalente il rilievo relativo all'affidamento in prova concesso a Impellizzeri. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74, comma 6; art. 73, comma 5
Le norme sono state richiamate per la riqualificazione dei reati (reato associativo e plurimi reati di cessione di stupefacenti); la Corte ha ritenuto che la natura associativa e la pluralità dei reati aggravino il profilo del pericolo di reiterazione, giustificando misure cautelari afflittive quali gli arresti domiciliari.
Richiamato in relazione al procedimento di trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi di questa disposizione per valutare il ricorso.
Massime di principio
- La sistematicità e la pluralità di reati, nonché la qualifica associativa, possono giustificare la persistenza di un pericolo concreto di reiterazione anche se le attività sono cessate da qualche tempo; il mero decorso temporale non è automaticamente sufficiente a escludere esigenze cautelari.
- La concessione di benefici esecuzionali o di misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) non determina automaticamente l'irrilevanza delle esigenze cautelari valutate in sede di riesame; il giudice deve motivare il rilievo di tali fatti e il loro effetto sul rischio di recidiva.
- La proporzionalità della misura cautelare si valuta con riferimento alla gravità dei fatti, all'entità della pena ipotizzabile e alla concreta pericolosità dell'indagato; misure meno afflittive possono essere escluse se non idonee a neutralizzare un pericolo di reiterazione fondato su elementi concreti.
- In sede di impugnazione, la mancanza di una motivazione logica e sufficiente del provvedimento impugnato può fondare il gravame, ma se il giudice di merito ha dato adeguata motivazione sugli elementi di rischio la Corte di legittimità ritiene inammissibile/infondato il ricorso.
- Le impugnazioni manifestamente aspecifiche o prive di rilevanza giuridica concreta sono soggette a dichiarazione di inammissibilità e possono comportare condanna alle spese e ammende.
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