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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03240/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, ma conferma indirettamente l'esito sfavorevole già maturato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 marzo 2024. Dal testo emerge che i ricorsi contestavano la ricostruzione degli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito per ritenere che la sostanza sequestrata fosse destinata a finalità di spaccio. Uno dei ricorrenti deduceva anche un motivo relativo al concorso nel reato, ma tale censura è stata ritenuta preclusa perché non risultava proposta con l’atto di appello. La Corte osserva inoltre che i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo consentito con la motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza evidenziare specifici vizi della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione non devoluta con l’atto di appello è precluso, salvo che ricorrano i limitati casi in cui la questione sia comunque scrutinabile d’ufficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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