Sentenza del 15/07/2019 n. 4290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Rifiuti speciali - Produzione continuativa - Assoggettabilità alla imposizione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l’esclusione dalla TARI non deriva dalla mera produzione di rifiuti speciali. L’area è non assoggettabile alla tariffa soltanto quando la produzione di rifiuti speciali avviene in modo continuativo e prevalente, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013. In assenza di tale dimostrazione, l’area resta soggetta all’imposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettabilità alla tariffa sui rifiuti di un’area nella quale venivano prodotti rifiuti speciali. La questione riguardava se la sola produzione di tali rifiuti fosse sufficiente a escludere l’area dalla TARI oppure se fosse necessario dimostrare che la produzione di rifiuti speciali fosse continuativa e prevalente.
Norme richiamate
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 649
La non assoggettabilità alla tariffa consegue alla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
La norma esclude dalla TARI le aree in cui si producono rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente; la semplice presenza o produzione occasionale di rifiuti speciali non è sufficiente.
Massime di principio
- Per ottenere l’esclusione dalla TARI non basta dimostrare che nell’area vengono prodotti rifiuti speciali: occorre provare che tale produzione sia continuativa e prevalente.
- La valutazione deve riferirsi concretamente all’attività svolta e alle caratteristiche dell’area, distinguendo le superfici effettivamente produttive di rifiuti speciali dalle altre superfici.
- In caso di produzione solo parziale, occasionale o non prevalente di rifiuti speciali, l’area può rimanere soggetta alla TARI, salvo le specifiche riduzioni o esclusioni previste dalla normativa applicabile.
- La prova della continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali grava normalmente sul contribuente che invoca l’esclusione.
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