Cassazione Civile, Ordinanza n. 34603/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione della cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2008. La ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione e sosteneva che, poiché nel giudizio era stata formulata istanza di esenzione dalle spese con deposito di documentazione relativa alla propria condizione, dovesse applicarsi il regime di esonero previsto per le controversie di previdenza e assistenza dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Con l'unico motivo per cassazione denuncia la violazione e falsa applicazione di tale disposizione, assumendo l'assimilabilità del caso alle ordinarie controversie previdenziali e assistenziali in cui l'esenzione può operare. L'istituto previdenziale non ha svolto attività difensiva in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esenzione dalle spese processuali. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. è norma di stretta interpretazione e si applica solo ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione costituisca l'oggetto diretto della domanda, non quando esso sia solo una conseguenza indiretta o eventuale di un diverso accertamento. Poiché nel caso concreto la domanda riguardava la reiscrizione/cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e l'accertamento dei presupposti per l'iscrizione, il ricorso è stato respinto. È stata inoltre disposta la regolazione delle spese nel senso di nulla spese per il mancato svolgimento di difese da parte dell'intimato e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Regime di esenzione dalle spese processuali applicabile solo ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, quando il diritto alla prestazione è l'oggetto diretto della domanda; trattandosi di disposizione eccezionale, non è estensibile a casi non espressamente previsti.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Richiamato per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali e assistenziali opera solo quando la domanda abbia ad oggetto diretto il conseguimento della prestazione, e non quando la prestazione sia un effetto solo mediato di un diverso accertamento.
- Le norme che introducono esenzioni processuali hanno natura eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione: non sono applicabili in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
- Nel giudizio volto a contestare la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'accertamento dell'iscrizione non integra di per sé una domanda diretta di prestazione previdenziale ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
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