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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10880/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente una riproposizione del merito e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12/06/2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva tre motivi, oltre a una memoria tardiva. I motivi erano diretti a contestare la ricostruzione fattuale e la motivazione della sentenza di merito: il primo insisteva sulla credibilità della persona offesa, che la Corte territoriale aveva invece valorizzato in modo approfondito; il secondo contestava la tempistica dei fatti, ma la censura è stata ritenuta non convincente e, per come formulata, persino confusa nel distinguere una misura lineare di 30 chilometri dalla superficie; il terzo era una doglianza generica, priva di reale confronto con la motivazione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi si risolvevano in una mera rielaborazione del merito, quindi inammissibile in sede di legittimità, e che la ripetitività degli argomenti ne determinava anche la genericità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del fatto o del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata: censure ripetitive, apodittiche o generiche sono inammissibili.
  • La critica alla valutazione di credibilità della persona offesa o alla ricostruzione temporale dei fatti non è ammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La genericità del motivo può derivare anche dalla sua ripetitività e dall'assenza di un reale aggancio con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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