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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31566/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di perquisizione e sequestro emesso nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e reati fine, eseguito sui dispositivi informatici presenti nei luoghi in uso all'indagato o a persone eventualmente sopraggiunte. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni e confermato la misura. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi trattati congiuntamente, violazione degli artt. 247, comma 1-bis, e 275 c.p.p., lamentando la mancata esplicitazione nel decreto delle ragioni per disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, dei criteri di selezione del materiale informatico, del perimetro temporale della ricerca, dei tempi per la selezione e della restituzione delle copie forensi dei dati non rilevanti. Ha inoltre denunciato manifesta illogicità della motivazione del provvedimento del riesame, sostenendo che le parole chiave indicate non sarebbero stati veri criteri di ricerca ma solo l'oggetto dell'indagine e che il verbale di esecuzione avrebbe documentato un sequestro massivo privo di adeguata selezione preventiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel giudizio di legittimità avverso ordinanze emesse in materia di riesame di misure cautelari reali, è deducibile solo la violazione di legge ex art. 325 c.p.p., comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente. La censura sulla manifesta illogicità della motivazione è stata quindi dichiarata non scrutinabile nei limiti del ricorso. Nel merito la Corte ha ricordato che il sequestro di dispositivi informatici deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza, evitando l'indiscriminata apprensione di una massa di dati senza previa selezione o senza criteri selettivi; tuttavia, nel caso concreto, il decreto e l'ordinanza del riesame avevano ritenuto sufficientemente individuati i criteri di ricerca e la strumentalità dei dispositivi rispetto alle indagini. È stato valorizzato che il pubblico ministero aveva indicato componenti soggettivi del gruppo, tipologia di sostanza, basi logistiche, fornitori e clientela, prevedendo una successiva selezione tecnica con copie forensi affidata a consulenti, e che non era necessario, già nella fase genetica, prefissare in modo rigido i tempi esatti di estrazione e analisi dei dati. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 247, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato dalla difesa come norma violata per sostenere che la perquisizione/sequestro di dati informatici richiede criteri selettivi e rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

  • art. 275 c.p.p.

    È invocato dalla difesa in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare reale, estesi al sequestro di dati informatici.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Delimita il sindacato di legittimità avverso le ordinanze in materia di riesame delle misure cautelari reali ai soli casi di violazione di legge.

  • art. 262 c.p.p.

    È richiamato per affermare che l'eccessiva durata del sequestro o della selezione dei dati può essere contestata successivamente mediante istanza di restituzione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze rese in sede di riesame di misure cautelari reali, il controllo è limitato alla violazione di legge; la mera illogicità o incompletezza della motivazione non è deducibile, salvo che la motivazione sia assente o meramente apparente.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici non può tradursi in un'acquisizione indiscriminata dell'intero contenuto del supporto: il decreto deve essere sorretto da ragioni specifiche o da criteri di selezione idonei a delimitare il materiale rilevante.
  • Ai fini della legittimità del sequestro di dati informatici, è sufficiente che il decreto indichi le categorie di dati o le parole chiave e preveda una successiva selezione tecnica, anche mediante copia forense, senza che sia necessario fissare ex ante in modo rigido il termine esatto delle operazioni di estrazione e analisi.
  • La mancata selezione immediata sul posto non determina di per sé l'illegittimità del sequestro se l'autorità procedente giustifica l'impossibilità tecnica o organizzativa di procedere in quel momento e assicura una successiva selezione mirata e la restituzione dei dati non pertinenti.
  • L'eventuale eccessiva durata della detenzione dei supporti o della fase di estrapolazione può essere fatta valere successivamente con istanza di restituzione, senza che ciò incida automaticamente sulla legittimità genetica del decreto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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