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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03493/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorresse una causa di incolpevole determinazione dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva definito il giudizio con applicazione della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare condizioni per pronunciare immediatamente sentenza di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, il motivo era non consentito dalla legge, perché il ricorso è ammissibile solo per le tassative ipotesi di violazione di legge indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per contestare l'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    È la norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di un immediato proscioglimento; la Corte esclude che la sua omessa applicazione sia deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti del caso esaminato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge; il motivo fondato sull'art. 129 c.p.p. è quindi inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta a causa incolpevole, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è deducibile l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, una violazione di legge deducibile nel regime speciale del patteggiamento se non rientra nelle ipotesi espressamente consentite dalla norma.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che il ricorrente sia incorso nella causa di inammissibilità senza colpa, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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