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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38546/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della Giudice dell'udienza preliminare. Si articolavano due motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione degli atti, con la censura che l'istanza di ricusazione era stata formalmente e tempestivamente depositata via pec il 26/06/2025 (ore 12:12) con integrazione alle ore 16:28 allegando il verbale dell'udienza del 26/06/2025, perciò anteriore all'ordinanza del 27/06/2025; il ricorrente richiamava altresì l'ultimo inciso dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. (rito abbreviato) che richiede la presentazione "prima del compimento dell'atto da parte del giudice"; 2) illogicità della motivazione in merito alle ragioni di incompatibilità: la Giudice avrebbe avuto un ruolo nelle indagini (autorizzazione di intercettazioni nei procedimenti "Legacy/Millennium") e ciò, secondo la difesa, renderebbe incompatibile la sua funzione nel procedimento "Fata verde" (richiesta di custodia cautelare). Sono stati poi aggiunti motivi relativi alla tempestività, alle convalide delle intercettazioni e all'omesso avviso dell'udienza camerale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza formale di ricusazione era stata depositata via pec soltanto dopo la conclusione dell'udienza (quindi intempestiva) e che mancava la documentazione probatoria richiesta dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen.: non è sufficiente allegare verbali che attestino la mera intenzione di proporre ricusazione; la norma richiede i "documenti" e le "prove" della causa di ricusazione affinché la Corte d'appello possa valutarle. Inoltre la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni sulla presunta incompatibilità, osservando che i procedimenti citati sono distinti e che non era stato dimostrato in che modo atti di natura cautelare avrebbero pregiudicato la decisione di merito. I motivi aggiunti sono stati dichiarati anch'essi inammissibili per essere reiterativi o non connessi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    "prima del compimento dell'atto da parte del giudice"

    La Corte interpreta la norma come imponendo tempestività formale: la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta prima che il giudice compia l'atto contestato; inoltre il comma 3 richiede il deposito di "documenti" e delle "prove" della causa di ricusazione, in modo che la Corte d'appello possa valutare le stesse

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La norma elenca le cause tassative di incompatibilità/ricusazione; la Corte osserva che non è ammissibile chiedere la ricusazione per mere ragioni di convenienza non previste dall'art. 37

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino)

    Principio secondo cui è inammissibile la dichiarazione di ricusazione priva della documentazione a sostegno dei motivi o degli atti fondanti la causa di ricusazione

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini)

    Principio sulla inammissibilità dei motivi nuovi che non siano funzionalmente connessi ai motivi originari dell'impugnazione

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione va proposta formalmente e tempestivamente: preferibilmente durante l'udienza, prima che il giudice compia l'atto contestato; il deposito via PEC dopo la chiusura dell'udienza può essere considerato intempestivo
  • Alla ricusazione devono essere allegati i documenti e le prove della causa di ricusazione (atti che fondano la causa), non bastano affermazioni generiche o la sola volontà manifestata in udienza
  • La ricusazione non può fondarsi su motivi di "convenienza" non ricompresi tra le cause tassative previste dall'art. 37 c.p.p.; occorre individuare e provare una causa concreta di incompatibilità
  • Se si contesta l'attività svolta dal giudice in altri procedimenti (es. autorizzazioni di intercettazioni), va dimostrato il nesso concreto e attuale con il procedimento in cui si chiede la ricusazione e come tale attività possa aver pregiudicato l'imparzialità decisionale
  • I motivi nuovi di impugnazione introdotti successivamente devono essere funzionalmente connessi ai motivi originari altrimenti saranno dichiarati inammissibili
  • Tenere presente il rischio di condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile: ciò impone attenzione nella valutazione preventiva dell'ammissibilità e della prova a sostegno della ricusazione

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