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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40122/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto generico e manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentata rapina impropria. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione a sostegno della declaratoria di responsabilità. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava con precisione quali specifici passaggi della motivazione fossero viziati, in violazione dell'art. 581 c.p.p. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermare erroneamente che la Corte territoriale si sarebbe richiamata soltanto per relationem alla sentenza di primo grado, mentre il provvedimento d'appello conteneva una autonoma e approfondita esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire di individuare con precisione i rilievi mossi al provvedimento impugnato; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla motivazione deve essere specifica, puntuale e autosufficiente quanto basta a rendere comprensibile l'errore denunciato; non è sufficiente una censura assertiva o meramente apodittica.
  • La critica alla motivazione è inammissibile quando non si confronta realmente con il contenuto del provvedimento impugnato e attribuisce alla sentenza un vizio che dal testo non emerge.
  • La motivazione della sentenza di appello non può ritenersi viziata per il solo fatto che richiami la decisione di primo grado se, in realtà, espone in modo autonomo e completo le ragioni poste a fondamento della conferma della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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