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Ordinanza

Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale n. -OMISSIS- SEL di prot. del 20.10.2025, adottato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, comunicato al ricorrente a mezzo PEC in data 20.10.2025, con il quale è stato attribuito al ricorrente il giudizio di INIDONEITA'. (ALL. 1) nonché della comunicazione di esito e di giudizio definitivo di inidoneità, relativa al predetto verbale, trasmessa al ricorrente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo PEC in data 20.10.2025, con allegato il verbale n. -OMISSIS- SEL di prot. del 20.10.2025, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando di concorso. (ALL. 2) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali, comunicato il 20 ottobre 2025, con cui gli è stato attribuito il giudizio di inidoneità, nonché la conseguente comunicazione di esito e di giudizio definitivo di inidoneità, con esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 12, comma 5, del bando. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, contestando implicitamente la legittimità della valutazione attitudinale che aveva determinato l'esclusione. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il giudizio attitudinale costituisca espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell'Amministrazione e sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto tali profili non sono stati ravvisati: la selezione si fonda su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test; le criticità emerse in alcune aree sono state confermate dal colloquio collegiale. In particolare, la Commissione ha rilevato pensiero poco flessibile e stereotipato, atteggiamento rigido, difeso e condizionato da interferenze emotive, maturità globale ancora in formazione, insicurezze nella capacità di assumere le responsabilità del ruolo, motivazione inadeguata, nonché scarsa chiarezza su aspettative e obiettivi. Il giudizio è stato ritenuto congruamente motivato mediante le aggettivazioni utilizzate e adeguatamente formato attraverso il concorso di diverse professionalità e il confronto collegiale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta dal TAR.

  • art. 12, comma 5, del bando di concorso

    Previsto come base dell'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale in conseguenza del giudizio definitivo di inidoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio attitudinale svolto nell'ambito di un concorso per l'accesso alle forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti dell'Amministrazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio attitudinale è limitato alla verifica dell'evidente illogicità, della manifesta irragionevolezza o dell'errore sui presupposti di fatto; non può sostituire la valutazione tecnica della Commissione con una diversa valutazione del candidato.
  • La valutazione attitudinale può legittimamente fondarsi sul coordinamento tra dati ricavati dai test somministrati e criticità riscontrate nel colloquio collegiale, purché il giudizio finale sia congruamente motivato.
  • La partecipazione di più professionalità e il confronto collegiale nella formazione del giudizio attitudinale costituiscono elementi idonei a sostenere la legittimità della valutazione, che può essere motivata anche mediante descrittori e aggettivazioni riferiti alle caratteristiche emerse.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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