Cassazione Penale, Sentenza n. 12022/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Riccio impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il suo reclamo avverso la proroga del regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sostenendo che l'ordinanza aveva totalmente omesso di considerare come novità decisiva le sue condotte processuali di effettiva collaborazione/ammessione di responsabilità rese in procedimenti di criminalità organizzata, le quali, secondo le sentenze di merito prodotte, avevano inciso sull'accertamento definitivo della responsabilità di terzi e rappresentavano un segnale di dissociazione e resipiscenza nei confronti dell'organizzazione criminale di appartenenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare concretamente e motivatamente le condotte processuali di collaborazione sopravvenute, che sono indici qualificati di affievolimento dei legami associativi e, pertanto, rilevanti ai fini della valutazione della proroga del 41-bis. L'omessa valutazione costituisce vizio motivazionale e violazione di legge. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 41-bis, commi 2 e 2-bis
La norma disciplina l'applicazione e le proroghe del regime penitenziario differenziato per reati di particolare gravità; ai fini della proroga deve essere verificata la sussistenza attuale della "capacità" di mantenere collegamenti con l'associazione criminale. Tale verifica può tenere conto, non in modo necessariamente cumulativo, di parametri quali il profilo criminale, la posizione nell'associazione, la perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari; le condotte di collaborazione o confessione, se validamente riscontrate, costituiscono indici sopravvenuti neutralizzanti che il giudice deve esaminare e motivare.
Massime di principio
- Le condotte processuali di collaborazione/ confidenza rese dal detenuto costituiscono indici qualificati di dissociazione e vanno valutate come possibili elementi neutralizzanti ai fini della proroga del 41-bis.
- Il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una motivazione specifica e non apparente sulla valutazione delle condotte sopravvenute; l'omissione di tale valutazione integra vizio idoneo all'annullamento in Cassazione.
- Il giudizio comparativo tra elementi favorevoli (es. collaborazione) e contrari (es. gravità del ruolo, operatività dell'associazione) rientra nella discrezionalità di merito; tuttavia l'esito (anche di equivalenza) non può prescindere da una valutazione esplicita e circostanziata del peso della collaborazione.
- Ai fini della proroga del 41-bis, il criterio centrale è la capacità attuale del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione: il mero decorso del tempo non esclude tale capacità, ma indici sopravvenuti di dissociazione possono alterarne la valutazione.
- In casi simili è consigliabile documentare accuratamente la collaborazione (sentenze che attestano l'apporto probatorio, verbali, provvedimenti che riconoscono le attenuanti) e chiederne esplicita considerazione nel procedimento di riesame del regime differenziato.
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