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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33490/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 24 ottobre 2025. Dal testo emerge che il procedimento riguardava una condanna per un reato non espressamente indicato nella decisione trascritta. Il primo motivo denunciava l'omessa motivazione sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il motivo d'appello era basato su un precedente non pertinente e che, secondo la ricostruzione fattuale, tra la persona offesa e l'interlocutore telefonico non vi erano stati incontri di persona. Il secondo, terzo e quarto motivo denunciavano l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e di una pena sostitutiva. La Corte d'appello aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputata, consistenti in due condanne per truffa e una per detenzione illecita di stupefacenti, ritenendoli indicativi di abitualità nel reato e ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla sostituzione della pena detentiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque carente di interesse, poiché riguardava un motivo d'appello originariamente manifestamente infondato e un eventuale accoglimento non avrebbe prodotto un esito favorevole nel giudizio di rinvio. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte d'appello aveva motivato il diniego della particolare tenuità, delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva mediante il richiamo ai precedenti penali dell'imputata; tale valutazione discrezionale non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante è richiamata in relazione alla doglianza sull'omessa motivazione della sua insussistenza; la Corte ha ritenuto il motivo d'appello originariamente manifestamente infondato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione dei precedenti penali ritenuti significativi di abitualità nel reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state ritenute non riconoscibili alla luce dei precedenti penali dell'imputata; la relativa valutazione discrezionale è stata considerata adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che non abbia esaminato un motivo d'appello originariamente manifestamente infondato, quando l'eventuale accoglimento della censura non potrebbe produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio.
  • Il richiamo motivato ai precedenti penali dell'imputato può sostenere il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando tali precedenti siano ritenuti indicativi di abitualità nel reato.
  • La valutazione discrezionale sui precedenti penali, posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva, non è censurabile in cassazione quando risulti motivata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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