Cassazione Civile, Ordinanza n. 16763/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale rituale del 30 luglio 2013 che aveva accolto solo in parte le domande della concessionaria, accertando responsabilità delle amministrazioni per ritardi e inadempimenti nella gestione della concessione e condannandole al risarcimento dei danni. I Ministeri e l'Agenzia hanno impugnato il lodo ex art. 829 c.p.c.; la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'impugnazione inammissibile perché tardiva, ritenendo applicabile il termine lungo di 180 giorni previsto dall'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006, sul presupposto che il collegio arbitrale si fosse costituito dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, perché il termine di 180 giorni non sarebbe applicabile dato che il collegio arbitrale era già costituito prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 53/2010, che ha introdotto la norma, e quindi doveva valere il termine annuale di cui all'art. 828 c.p.c.; (2) violazione della clausola compromissoria, perché la convenzione arbitrale imponeva agli arbitri di decidere secondo il codice di procedura civile e non secondo la disciplina dei contratti pubblici; (3) in via subordinata, richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per errore scusabile dovuto a un revirement giurisprudenziale imprevedibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello sulla tardività dell'impugnazione. Ha affermato che il termine ridotto di 180 giorni introdotto dall'art. 241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006, come modificato dal D.lgs. 53/2010, non si applica ai lodi pronunciati da collegi arbitrali già costituiti anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. 53/2010. La disciplina transitoria esclude infatti l'applicazione della nuova regola ai collegi già costituiti. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è la norma processuale posta a fondamento dell'impugnazione del lodo arbitrale rituale
art. 241, comma 15-bis, D.lgs. 163/2006
prevede un termine ridotto di 180 giorni per l'impugnazione del lodo, ma la sua applicazione è limitata dalla disciplina transitoria e non opera per collegi arbitrali già costituiti prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 53/2010
richiamato quale termine annuale applicabile in assenza della disciplina speciale derogatoria
art. 5 D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53
ha introdotto il comma 15-bis all'art. 241 del D.lgs. 163/2006
«La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 3 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato»
la disciplina transitoria impedisce l'applicazione retroattiva del termine ridotto ai collegi arbitrali già costituiti
art. 1 L. 22 maggio 2010, n. 73
ha convertito il D.L. 40/2010, confermando la disciplina transitoria richiamata dalla Corte
invocato in via subordinata per la rimessione in termini per errore scusabile
Massime di principio
- Quando una norma processuale speciale introduce un termine di impugnazione più breve rispetto alla disciplina generale, la sua applicazione non può essere estesa in via retroattiva oltre i limiti fissati dalla disciplina transitoria.
- Ai fini dell'individuazione del termine per impugnare un lodo arbitrale, occorre verificare il momento di costituzione del collegio arbitrale, non solo la data del deposito del lodo o della proposizione dell'impugnazione.
- Se la disciplina transitoria esclude l'applicazione della nuova regola ai collegi già costituiti, resta applicabile il termine ordinario previsto dal codice di rito.
- La censura sulla tardività dell'impugnazione va esaminata alla luce della sequenza normativa complessiva, comprensiva delle modifiche legislative e delle relative norme transitorie, non potendo la sola immediata applicabilità della disciplina generale legittimare l'estensione di un termine derogatorio introdotto successivamente.
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