Cassazione Penale, Ordinanza n. 10301/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La pronuncia non affronta il merito della vicenda penale, ma una correzione di errore materiale. Dalla premessa si ricava che, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 2283/2024 del 13/12/2024, era stato rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro contro un'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro emessa il 12/9/2024 nei confronti dell'interessato. Nel dispositivo della sentenza era però stata inserita, per mero errore materiale, anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, formula incongrua perché il ricorso era stato proposto dalla parte pubblica. L'istanza decisa con la presente ordinanza concerne dunque esclusivamente la correzione di tale errore formale, mediante eliminazione della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte dispone la correzione del ruolo dell'udienza di camera di consiglio del 13/12/2024, con riferimento al procedimento n. 32279/2024, ordinando l'eliminazione dal dispositivo della precedente sentenza delle parole "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". La decisione non modifica il rigetto del ricorso già pronunciato nella sentenza n. 2283/2024, ma rimuove soltanto l'erronea statuizione sulle spese processuali inserita per errore materiale.
Norme richiamate
La Corte fa applicazione del potere di correzione dell'errore materiale per eliminare una formula dispositiva incongruente inserita per mero errore nel testo della decisione.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione può essere corretto quando risulti ictu oculi la divergenza tra la volontà decisoria e la formula testuale riportata.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione già assunta, ma si limita a eliminare o rettificare la parte del dispositivo affetta da inesattezza formale.
- Quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero, l'eventuale statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali può costituire un errore materiale se incompatibile con la natura della parte ricorrente e con il decisum effettivo.
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