Cassazione Penale, Ordinanza n. 35473/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 1° aprile 2026, che aveva revocato l’affidamento in prova in casi particolari disposto ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. La revoca era stata motivata anche con l’arresto in flagranza del condannato per il possesso di 9,6 grammi di cocaina e 4,6 grammi di hascisc. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avesse trascurato il percorso trattamentale compiuto negli anni precedenti e avesse fondato la revoca su un solo episodio occasionale, peraltro ritenuto privo di rilevanza penale dal giudice della convalida dell’arresto. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva valutato anche la complessiva reticenza del condannato nei rapporti con l’UEPE e la parziale inosservanza dell’attività di volontariato dovuta. Ha quindi considerato la censura diretta, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione di fatto degli elementi esaminati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza e osservando che il ricorrente chiedeva una rilettura degli elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
La disposizione individua la misura alternativa oggetto della revoca; la decisione non elabora ulteriori criteri interpretativi sostanziali sull’art. 94.
deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto mediante la sostituzione dei parametri valutativi adottati dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata non sia manifestamente illogica.
- La valutazione sulla revoca dell’affidamento in prova può fondarsi su una pluralità di condotte rilevanti per il percorso di esecuzione della misura, e non soltanto sull’episodio che ha dato origine all’arresto; nel caso deciso sono stati considerati anche la reticenza nei rapporti con l’UEPE e il parziale inadempimento dell’attività di volontariato.
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