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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 3916 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Condono e sanatorie - Cartelle di pagamento notificate sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973 - Definizione delle controversie di minore importo - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la controversia relativa alle cartelle di pagamento potesse essere definita come controversia tributaria di minore importo ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011. Le cartelle erano state emesse a seguito dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, anche per la correzione di errori materiali o di calcolo. La questione consisteva nello stabilire se tali atti fossero qualificabili come atti impositivi, necessari per accedere alla definizione, oppure come meri atti di riscossione.

La decisione

La richiesta di definizione agevolata è stata ritenuta inapplicabile. Le cartelle derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale delle dichiarazioni non modificano il presupposto o il contenuto dell’obbligazione tributaria, ma si limitano a richiedere il pagamento di somme già risultanti dovute in base alla dichiarazione del contribuente. Pertanto, sono atti di mera riscossione e non atti impositivi; la controversia non può quindi essere definita ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011

    La definizione delle controversie di minore importo riguarda controversie aventi a oggetto atti impositivi, cioè atti con cui l’Amministrazione esercita il potere di imporre una prestazione tributaria sulla base di un presupposto non dichiarato dal contribuente e emerso dall’attività accertatrice. Non comprende le controversie relative a meri atti di riscossione.

  • Artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973

    Le cartelle emesse a seguito della liquidazione automatizzata o del controllo formale delle dichiarazioni, anche quando derivano dalla correzione di errori materiali o di calcolo, costituiscono atti di riscossione quando si limitano a richiedere somme già dovute in base alla dichiarazione senza modificarne il contenuto.

Massime di principio

  • Per verificare se una controversia sia definibile mediante una sanatoria o definizione agevolata, occorre qualificare l’atto impugnato: la definizione può riguardare atti impositivi, non ogni atto con cui viene richiesto il pagamento di un tributo.
  • Le cartelle derivanti dai controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, sono normalmente atti di riscossione e non atti impositivi.
  • La correzione di errori materiali o di calcolo nella dichiarazione non trasforma necessariamente la cartella in un atto impositivo, se l’Amministrazione non accerta un presupposto tributario nuovo o diverso da quello dichiarato.
  • La definizione agevolata è inapplicabile quando l’Amministrazione si limita a riscuotere imposte, ritenute o somme già risultanti dalla dichiarazione e non versate, senza procedere a un’autonoma attività di accertamento.

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