Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02229/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione articolando quattro censure: 1) violazione del diritto di difesa per la revoca dell'ordinanza ammissiva del testimone Simone Toscano (persona offesa) e mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva in relazione al capo F quater (tentata estorsione); 2) vizio nell'identificazione vocale dell'imputata su base intercettiva (fonte probatoria principale); 3) violazione dell'art. 649 c.p. deducendo l'esistenza di una causa di non punibilità per rapporto di parentela/convivenza con la persona offesa (riguardo a una delle imputazioni); 4) mancata estinzione per prescrizione del reato contestato al capo T (art. 455 c.p.) in linea con le pronunce di estinzione per prescrizione rese su capi affini (U, V, W, X, Y bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati e, per di più, ripetitivi rispetto ai motivi di appello (quindi generici e carenti dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p.). Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché basato su un errore di lettura: le pronunce di prescrizione rese in appello riguardavano le truffe (art. 640 c.p.), non i delitti previsti dall'art. 455 c.p., che quindi non risultavano prescritti all'epoca. Sulla revoca del testimone la Corte ha confermato che la condanna per la tentata estorsione poggia sul materiale intercettivo raccolto nella vettura dell'imputata; la testimonianza del Toscano era quindi non necessaria. Sull'identificazione vocale la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito (captazione nella vettura dell'imputata, ripetute menzioni del suo nome/soprannome, riconoscimento da un operante), non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Sulla presunta causa di non punibilità per parentela/convivenza la Corte ha osservato che non è stato dimostrato né dedotto che l'imputata fosse convivente con la persona offesa (Edda Pellegrini), requisito necessario per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., le ha inflitto la sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b, d, e)

    Individua le argomentazioni con cui si fondano i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti come manifestamente infondati o generici rispetto a tali lettere

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d

    Richiede l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ciascun motivo; la Corte ha ritenuto mancasse questa specificità nei motivi ripetitivi

  • art. 610 c.p.p., comma 5 e art. 611 c.p.p., comma 1‑bis

    Norme procedurali sui termini per la richiesta di trattazione orale; la mancata richiesta ha comportato la trattazione in camera di consiglio senza le parti

  • art. 591 c.p.p., comma 4

    Consente alla Cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; richiamata per affermare l'inammissibilità dei motivi generici

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende per l'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese e alla somma di euro 3.000

  • art. 455 c.p.

    Norma relativa alla detenzione/introduzione di monete contraffatte; la Corte ha chiarito che tali contestazioni non erano prescritte all'epoca e pertanto non potevano essere estinte

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa: la Corte ha osservato che la prescrizione dichiarata in appello riguardava le truffe (art. 640 c.p.) contestate nei capi U–Y bis, non il capo T

  • art. 649 c.p.

    Norma citata dalla difesa come base di una causa di non punibilità connessa a rapporti familiari/convivenza; la Corte ha ritenuto non sussistente il requisito della convivenza e quindi inapplicabile la causa richiamata

Massime di principio

  • La Cassazione respinge i ricorsi manifestamente infondati o che si limitano a riproporre motivi già valutati in appello senza fornire una critica argomentata e specifica: la ripetitività rende i motivi generici e inammissibili.
  • Le valutazioni di merito (es. identificazione vocale, valutazione del materiale intercettivo) adeguatamente motivate dai giudici di merito non sono sindacabili in Cassazione, salvo contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione.
  • Un errore di lettura o di interpretazione della motivazione d'appello (ad es. confondere quali reati siano stati dichiarati prescritti) non è un valido motivo di cassazione e determina l'inammissibilità del ricorso se la censura si fonda su tale assunto errato.
  • La mancata produzione o assunzione di una testimonianza può risultare irrilevante se la condanna si fonda su altra prova ritenuta sufficiente (ad es. intercettazioni): il giudice deve motivare perché la prova alternativa è sufficiente.
  • Per far valere cause di esclusione della punibilità connesse a rapporti familiari o convivenza è necessario dimostrare i presupposti oggettivi (es. convivenza); l'assenza di tale prova rende inammissibile la doglianza.
  • Quando si lamenta la prescrizione di un reato, va verificata la specifica fattispecie penalmente contestata: la prescrizione può riguardare talune imputazioni e non altre anche se i fatti appaiono simili.
  • La presentazione di ricorso infondato o privo di specificità può comportare condanna alle spese e sanzioni (ammende) a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.