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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47333/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello dell'11/03/2021 che aveva confermato la condanna per partecipazione, in qualità di autista, ad associazione transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 1) e per plurime condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capi 3, 4, 5, 6 e 10) commesse nel 2015. Il ricorso per cassazione deduce: (1) carenza di motivazione e mancata prova dell'identificazione dell'imputato nelle captazioni intercettate, in particolare l'assenza di captazioni su utenze riconducibili all'imputato, inaffidabilità dei correi e sufficienza solo della proprietà del furgone fermato; (2) carenza di motivazione e mancanza di prova della sussistenza dell'associazione e della partecipazione stabile dell'imputato al sodalizio; (3) errore di calcolo nella determinazione della pena, con aumento della pena in misura diversa da quanto motivato dal giudice di appello. Il Procuratore generale ha chiesto la rideterminazione della pena in anni sei e mesi otto e l'inammissibilità del resto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché generici e di merito e non reciprocamente confrontati con le argomentazioni del giudice di appello, che aveva motivato sull'identificazione attraverso le intercettazioni e sugli elementi probatori. Ha invece accolto la censura relativa all'errore di calcolo nella determinazione della pena come mera incongruenza aritmetica correggibile ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. La Corte ha pertanto rideterminato la pena: pena base per il capo più grave (capo 10) anni 5, aumento per aggravante speciale 1 anno e 8 mesi (portando a 6 anni e 8 mesi), riduzione per attenuanti generiche che porta la pena a 4 anni 5 mesi e 10 giorni, e poi aumento per continuazione con gli altri capi (mesi 2 per ciascuno dei capi 1,3,4,5,6) fino alla pena complessiva di 5 anni 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma ridotta alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 619 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte può correggere direttamente errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena senza annullare la sentenza impugnata; applicata per rettificare l'aumento aritmetico operato dal giudice di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la conseguenza della condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nella censura sulla motivazione relativa alle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto la censura idonea a superare la motivazione di appello.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di merito inammissibili per mancata specificità e per riproposizione degli argomenti già valutati in appello.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: la norma generale sulla rettifica di errori materiali può essere derogata dalla specialità della disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non svolge un riesame di merito: i motivi che ripropongono argomentazioni già decise in appello e non confutano specificamente la motivazione di quest ultimo sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Le intercettazioni, se chiaramente collegate e valutate insieme ad altri elementi probatori, possono costituire elemento idoneo per l'identificazione anche in assenza di captazioni su utenze intestate all'imputato, purché il giudice dia specifica motivazione.
  • La prova dell'appartenenza a un sodalizio criminale richiede valutazione della stabile disponibilità del soggetto verso l'organizzazione; il fatto di svolgere ruoli funzionali ripetuti e di metter a disposizione mezzi e servizi può suffragare la partecipazione associativa.
  • Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. senza annullare la sentenza quando si tratta di mere incongruenze aritmetiche.
  • Motivi generici, privi di specifiche censure tecnico-giuridiche o rivolti solo al merito della valutazione probatoria, rischiano l'inammissibilità; le impugnazioni devono indicare concretamente gli errori di diritto o di motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Cassazione può comunque disporre la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende, calibrando l'entità in presenza di elementi attenuanti.

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