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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41611/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. La difesa invocava l'estensione in favore di Bonvissuto degli effetti favorevoli di due pronunce della Corte di Cassazione (nn. 16482/2025 e 16483/2025) che avevano annullato con rinvio le conferme della misura cautelare nei confronti dei fratelli Dario e Fabio Nicastro, sostenendo che tali decisioni avrebbero minato il quadro indiziario essenziale per l'imputazione associativa. In subordine, la difesa chiedeva che quelle pronunce fossero considerate "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 299 c.p.p. idoneo a riconsiderare la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 587 c.p.p., poiché l'estensione degli effetti favorevoli richiede che il procedimento incidentale si sia svolto unitariamente e cumulativamente e che i primi interessati non abbiano proposto impugnazione oppure che l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile. Inoltre la Corte ha ritenuto che la pronuncia favorevole resa in sede cautelare a carico di coindagati non costituisce di per sé un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; può invece assumere rilevanza solo se in quella sede siano stati acquisiti e valutati elementi nuovi che modificano il quadro indiziario. Il Tribunale aveva poi correttamente osservato che non si era ancora formato un giudicato favorevole definitivo a favore dei fratelli Nicastro e che l'addebito a carico di Bonvissuto concerneva la sua affiliazione al clan Rinzivillo in termini generali, indipendentemente dalla specifica composizione della cellula lombarda; pertanto la posizione di Bonvissuto non risultava inseparabilmente dipendente da quella dei Nicastro. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Tribunale, nelle sue funzioni, il potere di riesaminare e confermare o modificare le decisioni del G.i.p.; richiamato per giustificare l'oggetto dell'ordinanza impugnata.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Regola l'estensione degli effetti favorevoli di decisioni cautelari ad altri indagati: la Corte interpreta la norma nel senso che l'estensione richiede che il procedimento incidentale sia stato unitario e cumulativo e che gli interessati non abbiano proposto impugnazione, o che l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile; non è applicabile quando l'impugnazione è stata esaminata nel merito e ha dato luogo a decisione diversa.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Consente la revoca della misura cautelare per sopravvenienza di fatti nuovi rilevanti; la Corte chiarisce che una decisione cautelare favorevole ad un coindagato non costituisce di per sé "fatto nuovo" a meno che in quella decisione non siano stati acquisiti e valutati elementi nuovi incensuranti rispetto al quadro indiziario già valutato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti di cancelleria conseguenti a determinati provvedimenti; la Corte dispone che la cancelleria curi tali adempimenti in esecuzione della decisione.

Massime di principio

  • L'estensione automatica degli effetti favorevoli ottenuti da alcuni coindagati ad altri indagati ai sensi dell'art. 587 c.p.p. è ammessa solo se il procedimento incidentale è stato svolto in modo unitario e cumulativo e se gli originari beneficiari non hanno proposto impugnazione (o questa è stata dichiarata inammissibile). Se è stata proposta e decisa impugnazione sul merito, l'estensione non è possibile.
  • Una decisione cautelare favorevole ad un coindagato non costituisce automaticamente un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 299 c.p.p.: rilevano soltanto quegli elementi nuovi effettivamente acquisiti e valutati nella decisione stessa che incidono in modo concreto sul quadro indiziario già posto a base della misura.
  • Per ottenere la revoca della misura cautelare in casi di decisioni favorevoli a coindagati, la difesa deve dimostrare o la sussistenza dei requisiti formali per l'estensione (procedimento unitario e assenza di impugnazione efficace) oppure l'esistenza di elementi probatori nuovi, specifici e decisivi emersi nelle decisioni favorevoli che incidono direttamente sulla gravità indiziaria individuale.
  • Nella valutazione cautelare la posizione di ciascun indagato può e deve essere esaminata anche sul piano individuale: l'affiliazione ad una struttura criminale più ampia può essere valutata indipendentemente dall'eventuale composizione numerica di una specifica cellula locale, purché, per contestare l'associazione, sussistano indizi gravi e specifici relativi al singolo.
  • La temporalità e la definitività delle pronunce sono rilevanti: pronunce di annullamento con rinvio che non hanno formato giudicato definitivo o che riguardano procedimenti ancora sub iudice non producono automaticamente effetti estensivi nei confronti di altri indagati.

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