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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23495/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento che aveva applicato la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. Si contestavano gli elementi indiziari in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) e 110, 640, comma 2, n.1 c.p. (truffa aggravata): l'Amministratore unico della Ecologia Sannita s.r.l. sarebbe stato autore di attestazioni false mediante 70 formulari di identificazione rifiuti, attestando prelievi di percolato dalla discarica di Sant'Arcangelo Trimonte con autocarro targato GE171HP, ottenendo indebitamente il corrispettivo pari a euro 93.072,49. In appello la difesa ha dedotto inosservanza degli artt. 356 e 640 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, producendo cronotachigrafo, dati Telepass, screenshot di messaggi, formulari originali acquisiti dalla SAMTE s.r.l. e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi formali/sostanziali: il motivo proposto mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze indiziarie (vietata in sede di legittimità). Il Tribunale di Napoli aveva correttamente ritenuto sussistenti "gravi indizi" sulla base di evidenze come accumuli di percolato non estratto nella discarica, anomalie temporali dei formulari (prelievi in giorni/ore in cui la discarica risultava chiusa), dipendenti che hanno disconosciuto le firme sui formulari e incongruenze tra i dati Telepass e gli orari indicati. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito e ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha altresì confermato la possibile qualificazione dei fatti come concorso tra frode nelle pubbliche forniture e truffa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma sul concorso di persone nel reato; usata per descrivere il concorso di condotte per i reati contestati.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Regola sulla continuazione o concorso formale di reati; richiamata nella cornice della pluralità di condotte penalmente rilevanti.

  • Codice penale, art. 356

    Frode nelle pubbliche forniture: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie anche senza artifici o raggiri, quando vi sia dolosa inesecuzione del contratto pubblico.

  • Codice penale, art. 640, comma 2, n. 1

    Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: la Corte ha ritenuto configurabile il concorso con la frode nelle pubbliche forniture quando sussistono anche gli elementi propri della truffa.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente se il ricorso è dichiarato inammissibile; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al regime delle somme da versare alla cassa delle ammende; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000 non ritenendo colpevole la presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del materiale probatorio: i motivi che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La misura cautelare può fondarsi su 'gravi indizi' ricavati da elementi documentali (formulari), dati telematici (Telepass, cronotachigrafo) e dichiarazioni di dipendenti; incongruenze temporali e disconoscimenti di firme costituiscono indizi rilevanti.
  • La qualificazione del concorso tra frode nelle pubbliche forniture (art. 356) e truffa (art. 640) è corretta quando vi sia sia la dolosa inesecuzione del contratto pubblico sia gli elementi di artificio/profitto tipici della truffa.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in sede di legittimità occorre dedurre vizi di diritto, violazioni procedurali o manifesta illogicità/incompletezza della motivazione; semplici proposte alternative di valutazione probatoria non sono sufficienti.
  • Dati tecnici come Telepass e cronotachigrafo possono avere forte valore indiziario se dimostrano incompatibilità con gli orari o i luoghi indicati nei documenti contestati.
  • La presentazione di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi prudente valutare la fondatezza giuridica del motivo prima del deposito.

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