Cassazione Penale, Sentenza n. 20216/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 18/10/2023 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da ARSUFFI Nicola, il quale era stato detenuto in carcere dal 18/05/2018 al 28/05/2019 e poi agli arresti domiciliari fino al 01/10/2019 per accuse (peculato, calunnia, simulazione di reato) poi emergenti infondate. La corte distrettuale aveva escluso l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse concorso a causare la detenzione con condotta di colpa grave: redazione di verbali lacunosi e imprecisi, reticenze e menzogne emerse nella comparazione con intercettazioni, e mancanza di controllo sugli atti. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che le imprecisioni erano riconducibili a forma redazionale sintetica e non potevano costituire colpa grave né essere causalmente connesse alle misure cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte territoriale per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse minimale, contraddittoria e priva di adeguata contestualizzazione: mancava la spiegazione del nesso causale tra le presunte manchevolezze nella verbalizzazione e l'adozione o il mantenimento delle misure cautelari, nonché l'analisi di quali elementi investigativi fossero stati neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito. La Cassazione ha dunque disposto una nuova valutazione secondo i principi indicati e ha rimesso la regolamentazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
La condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato costituisce condizione ostativa al diritto all'equa riparazione; tale condotta deve però avere un apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare per escludere l'indennizzo.
Sentenza S.U. n.51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio secondo cui l'indennizzo per ingiusta detenzione ha funzione solidaristica; la privatizzazione della libertà può essere considerata ingiusta anche indipendentemente da un errore giudiziario, ma resta necessario accertare se l'indagato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave.
Giurisprudenza di riferimento citata in motivazione (es. sez.4 n.9212/2013; n.19180/2016 Buccini; n.41396/2016 Piccolo; sez.4 n.45418/2010; n.37528/2008; sez.4 n.1705/2000 Revello; sez.3 45593/2017 Benhassoun; sez.4 n.10793/2019 Samiri Driss)
Orientamenti che disciplinano il ruolo del giudice della riparazione: valutazione "ex ante" autonoma rispetto al giudizio di merito, uso degli elementi probatori non neutralizzati dall'assoluzione, possibilità di ritenere colpa grave anche per condotte che denotino contiguità con attività illecita altrui, ma sempre subordinata alla verifica del nesso causale tra condotta e misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione esercita una valutazione autonoma "ex ante" rispetto al giudizio di merito: non accerta la responsabilità penale, ma se la condotta dell'indagato abbia ingenerato l'apparenza della configurabilità del reato.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo richiede non solo l'esistenza di una condotta grave, ma anche un nesso di causa-effetto apprezzabile tra quella condotta e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare (sia nella fase di genesi sia nel mantenimento).
- Le imprecisioni o la sinteticità dei verbali d'indagine possono integrare colpa grave solo se risultano funzionali a creare l'apparenza del reato (p.es. nel caso di reato di falso); non costituiscono automaticamente causa ostativa per reati come peculato o simulazione di reato se manca il collegamento causale.
- Il giudice della riparazione deve considerare tutti gli elementi probatori utilizzabili che non siano stati espressamente neutralizzati o esclusi nel giudizio di merito; elementi dichiarati inutilizzabili o neutralizzati perdono valore ai fini della pronuncia riparatoria.
- La motivazione deve spiegare puntualmente come le carenze contestate abbiano inciso sulle scelte cautelari: valutazioni generiche o minimali sono ammissibili per la Corte di cassazione come motivo di annullamento e rinvio.
- Se la motivazione della corte territoriale è contraddittoria o non dimostra il nesso causale richiesto, la Cassazione annulla e rimette gli atti per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
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