Cassazione Penale, Ordinanza n. 26209/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, aveva ridotto la pena irrogata all'imputato, confermando però l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sul punto fosse insufficiente o viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientri nella discrezionalità del giudice di merito e sia insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso esaminato, non sia arbitraria e sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con valutazione discrezionale; il relativo apprezzamento, se motivato e non manifestamente illogico, non è censurabile in cassazione.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, quale parametro del potere discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
- In sede di legittimità la scelta sul trattamento sanzionatorio è censurabile solo se è frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- La denuncia di semplice mancanza o insufficienza motivazionale sulle attenuanti generiche non è sufficiente quando la motivazione della sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente, del percorso valutativo seguito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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