Ordinanza n. 2642/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento del 1° dicembre 2025 di non idoneità ed esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico per 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1° dicembre 2025 con cui è stata dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso. Il TAR ha rilevato che, allo stato degli atti, non risulta impugnata anche la graduatoria finale della procedura concorsuale. Prima di decidere sulle domande, il Collegio ha quindi disposto l'acquisizione di chiarimenti dalle parti su tale circostanza, avvertendo, anche ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulle domande della ricorrente. Ha disposto incombenti istruttori, consistenti nell'acquisizione di chiarimenti sulla mancata impugnazione della graduatoria finale, ritenendo che tale omissione possa incidere sulla procedibilità del ricorso. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 12 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Impone al giudice, prima di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto, il TAR ha segnalato che la mancata impugnazione tempestiva della graduatoria potrebbe comportare l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle norme europee e interne richiamate, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva che il ricorrente potrebbe non avere impugnato tempestivamente un atto successivo o presupposto, la cui mancata impugnazione può incidere sulla procedibilità del ricorso, deve acquisire chiarimenti prima di decidere e sottoporre espressamente la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- In una procedura concorsuale, la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale può rilevare come causa di improcedibilità dell'impugnazione proposta contro il precedente provvedimento di non idoneità ed esclusione, imponendo al giudice una verifica preliminare della procedibilità.
Come è indicizzato
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