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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17665/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiede il rimborso delle ritenute alla fonte subite sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010 da società italiane. Sostiene che l'applicazione della ritenuta del 15% (ai sensi dell'art.10 della Convenzione Italia-USA) determina una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, che erano assoggettati, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva del risultato della gestione pari al 12,5% (o al 5% in taluni casi) ai sensi dell'art.9, l. n.77/1983, e invoca la violazione dell'art.63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali). I giudici di merito avevano invece ritenuto legittima l'aliquota del 15% sulla base della Convenzione ed avevano respinto l'onere probatorio del ricorrente così come formulato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi processuali relativi a presunti errori procedurali e a motivazione parvente, ma ha accolto i motivi sostanziali fondati sull'art.63 T.F.U.E. e sulla necessità di un'interpretazione conforme del trattato convenzionale. Ha affermato che l'art.10 della Convenzione Italia-USA, che fissa un limite massimo del 15% alla ritenuta, deve essere interpretato alla luce del diritto dell'Unione e non impedisce, se necessario per evitare una discriminazione vietata dall'art.63 T.F.U.E., l'applicazione di un'aliquota inferiore (12,5% ratione temporis prevista per i fondi residenti). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, per la decisione sulle ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • art. 63 T.F.U.E.

    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. ... sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

    Rilevante anche nei confronti di soggetti residenti in paesi terzi; vieta misure che dissuadono investimenti transfrontalieri. Le differenze di trattamento possono essere giustificate solo nei limiti dell'art.65 e con interpretazione restrittiva delle deroghe.

  • art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America (dividendi)

    l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"

    Fissa un limite massimo alla ritenuta ma, in presenza di obblighi europei di non discriminazione, deve essere interpretato in modo conforme al diritto UE; non impedisce l'applicazione di aliquote nazionali inferiori se necessario per evitare violazioni dell'art.63 T.F.U.E.

  • art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77 (fondi comuni di investimento)

    Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora ... non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ... degli Stati membri dell'Unione Europea

    Norma nazionale che prevedeva un'imposizione sostitutiva per i fondi residenti, utilizzata come parametro di confronto oggettivo ai fini della valutazione di eventuale discriminazione ai sensi dell'art.63 T.F.U.E.

  • art. 65 T.F.U.E.

    Prevede eccezioni alla libera circolazione dei capitali per la normativa tributaria nazionale che distingue contribuenti in base alla residenza; tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente e non possono costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.

  • art. 27 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 (ritenute sui dividendi)

    Norma interna che disciplina la ritenuta sui dividendi e che si innesta con la disciplina convenzionale; la Convenzione può fissare limiti, ma l'interpretazione conforme al diritto UE può mitigare l'effetto discriminatorio della normativa applicata.

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, n.4 cod. proc. civ.

    Riguardano limiti del sindacato di legittimità sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul controllo dei vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi processuali relativi a presunto mutamento officioso del petitum e a motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • I trattati bilaterali (DTA) che fissano un tetto massimo di ritenuta vanno interpretati in conformità al diritto dell'Unione: il limite massimo non impedisce l'applicazione di aliquote nazionali inferiori se necessario per evitare discriminazioni vietate dall'art.63 T.F.U.E.
  • La valutazione di una presunta discriminazione ai sensi dell'art.63 T.F.U.E. si effettua confrontando il trattamento previsto dalla normativa nazionale per i soggetti domestici comparabili; non è rilevante, ai fini della comparazione, la disciplina fiscale dello Stato terzo di residenza del ricorrente.
  • Le deroghe nazionali alla libertà di circolazione dei capitali (art.65 T.F.U.E.) devono essere interpretate restrittivamente e non possono giustificare misure che costituiscano discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.
  • Al contribuente non può essere imposto un onere probatorio irragionevole (es. provare elementi estranei alla normativa nazionale di riferimento); è sufficiente dimostrare che il regime applicato comporta uno svantaggio rispetto al trattamento riservato a soggetti nazionali comparabili.
  • Prima di ritenere prevalente la normativa convenzionale, il giudice nazionale deve tentare un'interpretazione adeguatrice delle norme interne e convenzionali per conformarle ai principi comunitari; se ciò non è possibile, possono scattare misure di disapplicazione della norma incompatibile.

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